31 Dicembre 2016

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AD EQUITALIA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N° 193/2016, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N° 225/2016.

 

Il decreto Legge n° 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 225 del 1° dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 282 del 2 dicembre 2016, ed in vigore dal giorno immediatamente successivo, ha previsto, all'art. 6, la possibilità di una definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente per la riscossione dall'anno 2000 (compreso) a tutto l’anno 2016.

In riferimento a tali carichi, il debitore può estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di moraex art. 30 co. 1 del D.P.R. n° 602/1973 – nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27 co. 1 del D.Lgs. n° 46/1999. 

A tal fine, l'interessato deve provvedere all'integrale pagamento delle somme

  • affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
  • maturate a favore dell'agente per la riscossione a titolo di aggio, sulle somme di cui al punto precedente, e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento;

dilazionandole in rate, sulle quali sono dovute, a decorrere dal 1° agosto 2017, i relativi interessi di mora, calcolati ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del D.P.R. n° 602/1973.

Fermo restando che almeno il 70% delle somme dovrà essere versato nel corso dell'anno 2017, e la parte restante nel 2018, sarà possibile eseguire il pagamento in un numero massimo di 3 rate, per l'anno 2017, e di 2 rate, per l'anno successivo.

Per aderire alla definizione agevolata, il debitore deve – ex art. 6 co. 2 del D. L. n° 193/2016 – manifestare la propria volontà di avvalersene, entro il 31 marzo 2017, attraverso apposita dichiarazione effettuabile attraverso il modello DA1, messo a disposizione da Equitalia, che può essere presentato:

  • presso gli sportelli dell'Agente per la riscossione;
  • tramite posta elettronica alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia – Servizi di riscossione – di riferimento allegando, al predetto modello DA1, copia del documento di identità del debitore.

Nel caso in cui il modello di dichiarazione di adesione agevolata sia presentato allo sportello, ovvero telematicamente, da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare (anche) il riquadro “Delega alla presentazione” con i dati anagrafici sia del delegante che del delegato.

Il modello DA1 dovrà essere integralmente compilato, avendo cura di indicare sia il numero di rate prescelto, nei limiti sopra esposti, che l'eventuale esistenza di eventuali giudizi pendenti con espressa rinuncia agli stessi.

Entro il 31 marzo p.v., il debitore può integrare eventuali dichiarazioni già presentate indicando, nella nuova domanda, solo i carichi ulteriori rispetto all'istanza inizialmente inoltrata.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore” ai sensi dell'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. n° 193/2016, modificato dalla Legge n° 225/2016, è necessario utilizzare lo specifico modello – DA2.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovrà essere compilata indicando, inoltre, il numero della cartella di pagamento ovvero il numero di riferimento interno, laddove si tratti di un avviso di accertamento esecutivo, ovvero il numero dell’atto, nel caso in cui si tratti di un avviso di addebito INPS, oggetto dell'istanza.

Successivamente alla presentazione del Modello DA1, l'Agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunicherà ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché l'importo delle singole rate, con indicazione delle relative scadenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

  • per l'anno 2017: le scadenze saranno collocate nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • per l'anno 2018: la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Le rate saranno maggiorate degli interessi fissati nella misura del 4,5%.

In definitiva, le modalità di rateazione sono le seguenti:

  • 31 luglio 2017: 24%;
  • 30 settembre 2017: 23%;
  • 30 novembre 2017: 23%;
  • 30 aprile 2018: 15%;
  • 30 settembre 2018: 15%.

Il pagamento potrà avvenire:

  1. Con la domiciliazione bancaria;
  2. In banca (anche tramite home banking);
  3. Presso gli Uffici postali;
  4. Nei tabaccai, attraverso i circuiti Sisal e Lottomatica;
  5. On-line sul portale www.gruppoequitalia.it con l’App  Equiclick;
  6. Direttamente presso gli sportelli Equitalia.

Inoltre, entro il 28 febbraio p.v., l'agente della riscossione è tenuto ad avvisare il debitore di eventuali carichi, affidati nell'anno 2016, ma per i quali non sia ancora stata notificata la relativa cartella.

Nel caso in cui il debitore, che abbia aderito alla definizione agevolata, non effettui il versamento, ovvero lo effettui in ritardo oppure in misura insufficiente, la definizione non produrrà effetti e riprenderà a decorrere la normale prescrizione per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'Agente proseguirà con l'attività di recupero, rifiutando eventuali richieste di rateazione.

Pagamenti frazionati nel tempo potranno essere concessi solo in riferimento a carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione (id.: 3 dicembre 2016), e la domanda modello DA1 è stata presentata entro 60 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

La presentazione della dichiarazione di definizione agevolata – modello DA1 – comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.

Vengono inoltre sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate, di tali dilazioni, in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Possono accedere alla definizione agevolata anche i debitori che abbiano rateizzi in corso alla data del 24 ottobre 2016 ma a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016 (e non solo i versamenti dovuti nel periodo ottobre / dicembre 2016 come inizialmente paventato).

In tal caso:

  • per determinare la somma da versare per la definizione agevolata si tiene esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento;
  • restano definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;
  • il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Non è possibile accedere alla definizione agevolata de qua per le somme dovute a titolo di:

  • risorse proprie tradizionali UE (quali, ad esempio i dazi doganali) e IVA riscossa sull'importazione;
  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito dei provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi e ai premi dovuti dagli Enti previdenziali.

Una volta che il debitore abbia presentato la dichiarazione di adesione, Equitalia non può né avviare né proseguire il pignoramento delle somme dovute allo stesso debitore dal terzo pignorato, salvo che l’azione esecutiva non si trovi in un avanzato stato di definizione.

Se l’azione esecutiva è già stata iniziata, con la notifica dell’ordine di versamento, si determina un effetto di assegnazione ex lege delle somme pignorate, che non consente di bloccare l’espropriazione.

Ragion per cui, se prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’Agente della riscossione ha già effettuato il pignoramento delle somme oggetto della richiesta, l’azione esecutiva già avviata proseguirà e gli incassi, assegnati ex lege per effetto del pignoramento, saranno imputati alle somme dovute dal debitore per effetto della definizione.

Infatti, l’Agente della riscossione ritiene che se il terzo ha già iniziato a versare le somme, non è possibile bloccare i successivi versamenti, laddove il terzo debba ancora delle somme al soggetto che ha subito il pignoramento. In questo caso, anche se nel frattempo sarà stata presentata l’istanza di rottamazione, il terzo non potrà astenersi dal continuare ad effettuare i versamenti in favore del concessionario della riscossione.

In ogni caso, però, l’Agente della riscossione non potrà effettuare nuovi pignoramenti dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, anche la relazione a richieste di verifica pervenute anteriormente alla stessa dichiarazione, in quanto, in tali casi, l’azione esecutiva non è ancora stata avviata.

Equitalia ha precisato che tale indicazione normativa non intende affermare un blocco generalizzato delle attività esecutive fino al 31 marzo p.v..

Per quel che concerne le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è possibile definire in modalità “agevolata” soltanto la parte relativa agli interessi.

E' possibile accedere alla definizione agevolata anche per singolo “carico” affidato all'Agente della riscossione.

La sanatoria è stata, inoltre, estesa anche ai carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento (legge n° 3 del 27 gennaio 2012).

In tal caso, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologa dell’accordo o del piano del consumatore.

Il “nuovo” testo dell’art. 6-bis prevede inoltre che la definizione agevolata può essere utilizzata anche nei Comuni dove non opera Equitalia.

Inoltre il D.L. n° 193/2016 ha previsto la possibilità di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.

Si tratta di una facoltà che va esercitata, mediante delibera del Consiglio comunale, adottata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 dicembre 2016).

Possono essere oggetto di rottamazione anche le sanzioni, applicabili ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, quali:

  • infedeltà del visto di conformità;
  • infedeltà dell’asseverazione;
  • infedeltà della certificazione tributaria;
  • inadempimento degli obblighi dei sostituti di imposta che prestano assistenza fiscale;
  • tardiva od emessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati.

Sul portale internet di Equitalia, raggiungibile all'indirizzo www.gruppoequitalia.it, è possibile reperire il modello di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata – DA1 -, insieme a varie guide, anche video, sui vantaggi della definizione e sulle modalità di adesione e pagamento.

Ad maiora!!   

 

             Ordine Provinciale                                         Centro Studi

      Consulenti del Lavoro di Napoli                      “Raffaello Russo Spena”                                                     

        Il Presidente                                                Il Coordinatore

F.to Dott. Edmondo Duraccio                 F.to Dott. Francesco Capaccio
             

                                             

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

 

ED/FC/PA

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Modificato: 2 Agosto 2023