19 Giugno 2018

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI – Prot. n° 901/22

E-Fattura: il vademecum dell’Agenzia delle Entrate

 

Come è ormai noto, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 909 e seguenti), il 1° luglio 2018 scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, mentre dal  1° gennaio 2019 l'obbligo scatterà per tutte le operazioni sia tra aziende, la c.d. fatturazione elettronica B2B, sia per le operazioni verso i consumatori finali privi di partita IVA, la c.d. fatturazione elettronica B2C.
E’ evidente l’intento che il legislatore intende perseguire attraverso l’introduzione della fatturazione elettronica, cioè quello  di aumentare la capacità dell'Amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione fiscale ma soprattutto le frodi IVA.

Orbene, ciò premesso, di seguito i chiarimenti forniti in materia di fatturazione elettronica dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018.

 

DEFINIZIONE, CONTENUTO E PREDISPOSIZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Si ricorda che, per "fatturazione elettronica", ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico.

Più nel dettaglio l’Agenzia chiarisce che:

  • la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture;
  • La fattura elettronica deve contenere obbligatoriamente tutti gli elementi di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/72, ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelli stabiliti dall’articolo 21bis del medesimo decreto;
  • La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language).

 

SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per rendere più agevole e semplice il processo di fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate comunica che, a vantaggio dei contribuenti, saranno disponibili:

  • un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  • una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
  • un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
  • un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario (appositamente delegato), potrà indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file tra quelli di cui si dirà appresso;
  • un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI saranno disponibili in tale area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);
  • servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.

!!! Attenzione !!!

Tutti i suddetti servizi saranno accessibili utilizzando il sistema SPID, le credenziali Fisconline/Entratel, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre per accedere all’app occorrerà essere abilitati a Fisconline/Entratel.

 

TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SDI E CONTROLLI SUI FILE

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla trasmissione della fattura elettronica, chiarisce che la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell’articolo 21 del D.P.R. 633/72 (cedente/prestatore).

La fattura elettronica può essere poi trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario appositamente delegato.

Per la trasmissione delle fatture (in proprio dal cedente/prestatore o tramite intermediario) al Sistema di Interscambio, occorrerà rispettare alcune modalità tecniche descritte in dettaglio nell’allegato A al provvedimento.

Volendo sintetizzare, la trasmissione potrà avvenire mediante:

a) posta elettronica certificata;

b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app di cui sopra;

c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;

d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

!!! Attenzione!!!

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di accreditamento” al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (c.d. “codice destinatario”). 

 

RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica, una volta emessa è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente o per conto di quest’ultimo ad un intermediario.

Ma come verrà recapitata la fattura elettronica?

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione, dove chi si registra dovrà fornire una PEC o un codice destinatario di cui sopra.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, la casella PEC è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo), il SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Il cedente/prestatore sarà tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate: tale comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Da segnalare, inoltre, che per chi aderirà, mediante servizio online, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall’operatore attraverso il SdI saranno conservate a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell’accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione al Sdi, il campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

  • inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto”;
  • inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura;
  • inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
  • inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui al D.L. 98/2011, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di cui alla legge 190/2014, ovvero un produttore agricolo in regime d’esonero. Anche in questo caso il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
  • inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, la casella PEC è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo), il SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

 

DATA DI EMISSIONE E DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VIA SDI

La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie.

FATTURE SCARTATE DAL SDI

La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.

Si ricorda che il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitataentro 5 giorniuna "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdi.

Di converso, nel caso di esito positivo dei controlli, il Sdi recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una "ricevuta di consegna" della fattura elettronica che contiene anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Pertanto, se la fattura supera positivamente i controlli del Sdi si considera emessa alla data riportata nel documento elettronico medesimo; se invece i controlli hanno esito negativo la fattura viene scartata e si considera non emessa.

Ma quali sono i rimedi in caso di scarto della fattura elettronica?

Su questo punto l’Agenzia delle Entrate analogamente a quanto disposto in caso di scarto dei file attinenti le dichiarazioni fiscali o le comunicazioni alle Entrate, chiarisce che il soggetto emittente disporrà di ulteriori cinque giorni decorrenti dalla data dello scarto per reinviare correttamente all'Sdi il file senza incorrere nella violazione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 471/97.

!!! Attenzione!!!

I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata nella ricevuta e non da quando viene aperto e letto il messaggio dall'utente e devono essere calcolati considerando solo i giorni lavorativi (escludendo cioè sabato, domenica e festività), così come disposto in caso di scarto per i file trasmessi all'Amministrazione finanziaria mediante servizi telematici.

 

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito poi anche indicazioni operative con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti o stabiliti in Italia, c.d. operazioni transfrontaliere, chiarendo che è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, veicolandole sul SdI, adempiendo così al previsto obbligo di invio della comunicazione. L'esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall'estero.
Con riferimento alle operazioni ricevute dall'estero, così come previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l'operazione e la data di registrazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, con l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione sarà facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

 

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Conservazione copia fattura elettronica in formato pdf

Si segnala che tra le novità di maggiore interesse emerse dalle risposte fornite dalle Entrate, all'incontro in materia di fatturazione elettronica, vi è la possibilità di conservare le fatture elettroniche non solo in formato "xml" ma altresì in formato "pdf", a condizione, però, che il contenuto del documento rimanga identico. In altri termini, secondo l'Amministrazione finanziaria, è legittima la conservazione della copia in formato pdf della fattura elettronica custodita in originale presso il Sistema di Interscambio (Sdi).

L'Agenzia ha sottolineato, in ogni caso, che il documento conservato in pdf è una mera copia informatica dell'originale ossia il file xml trasmesso allo Sdi, la cui conformità al medesimo, dal punto di vista normativo, è garantita dall'art. 23-bis del D.lgs. n.825 del 7 marzo 2005, il quale al comma 2 sancisce che “le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta ferma, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico”.

 

CONTRATTI DI NETTING

Infine, si segnalano, rimanendo in tema di fatturazione elettronica, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai cosiddetti contratti di netting, vale a dire quei contratti di somministrazione fra il gestore e la compagnia petrolifera, relativamente ai rifornimenti effettuati direttamente dall'utente, che per il pagamento utilizza apposite card aziendali.

Si ricorda che, a far data dal 1° luglio 2018, coloro che effettuano rifornimenti periodici di carburante presso i distributori mediante l'utilizzo delle carte fedeltà potranno considerare in deduzione il costo e in detrazione l'IVA effettuando il pagamento con le tessere magnetiche rilasciate direttamente dalle società petrolifere, ma dovranno effettuare i pagamenti esclusivamente mediante appositi strumenti di pagamento tracciabili. In tali ipotesi, l'obbligo di pagamento con dette modalità all'atto della cessione o ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica.

Invece, nel caso in cui la compagnia petrolifera emetta buoni o carte carburante che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla stessa compagnia per fare rifornimento di benzina sulla base del contratto di "netting", l'operazione andrà necessariamente documentata tramite l'emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Al contrario, qualora il buono consenta di rifornirsi presso diverse compagnie o singoli imprenditori che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione (pompe bianche) ovvero consenta l'acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA ed a quello di fatturazione elettronica.

 

Si coglie l’occasione per ricordare che in materia di fornitura di carburanti l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, ha fornito importanti chiarimenti in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.

Ad maiora!!   

 

    Ordine Provinciale  Consulenti del Lavoro di Napoli                                        Centro Studi  “Raffaello Russo Spena”
                             Il Presidente                                                                                                   Il Coordinatore                               
             F.to Dott. Edmondo Duraccio                                                                          F.to Dott. Francesco Capaccio

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI         

 ED/FC/GC

 

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Modificato: 19 Giugno 2018