21 Marzo 2017

LE ASSUNZIONI AGEVOLATE PER L’ANNO 2017 CON LA MISURA “INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD”.

L’INPS, con la circolare n° 41, pubblicata il 1° marzo u.s., ha fornito le proprie istruzioni operative in riferimento all’incentivo occupazione Sud, previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 367 del 16 novembre 2016, successivamente rettificato dal D.D. n° 18719 del 15 dicembre.

In primis, il nostro maggiore Istituto di Previdenza, con il documento di prassi de quo, evidenzia che l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro, anche se non imprenditori (quindi anche ai Professionisti).

Viene subito affermato – ex art. 31 del D.Lgs. n° 150/2015 – che l’incentivo non spetta nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.

L’incentivo spetta per i soggetti dai 16 ai 24 anni (e 364 giorni) che siano disoccupati, ovvero che abbiano, così come previsto dall’art. 19 del D. Lgs. n° 150/2015, dichiarato in forma (anche) telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ovvero la partecipazione a politiche attive del lavoro.

Ex adverso, per i soggetti con almeno 25 anni di età, in aggiunta a tale requisito, è necessario che gli stessi risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 20 marzo 2013.

Pertanto, gli stessi, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata:

  • non devono aver prestato attività di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi;
  • non devono aver svolto attività di lavoro autonomo, o parasubordinato, dalla quale derivi un reddito superiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

Inoltre, fatto salvo il caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in indeterminato, il prestatore non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, nei sei mesi precedenti, con il medesimo datore di lavoro ovvero con società ad esso collegata o da esso controllata ovvero ad esso facente capo, anche per interposta persona.

Su questo punto l’INPS non precisa se, ad esempio, l’aver instaurato, precedentemente, un rapporto di lavoro a chiamata, possa inficiare la fruizione dell’incentivo.

L’incentivo occupazione sud è fruibile a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (id.: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) o in una Regione di transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), a prescindere dalla residenza del lavoratore.

Le risorse stanziano ammontano a:

  1. € 500.000.000, per le Regioni meno sviluppate;
  2. € 30.000.000, per le Regioni in transizione.

Facendosi riferimento al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, nel caso in cui la stessa dovesse variare, collocandosi al di fuori dei predetti territori (quindi in zona non “meno sviluppata” nè, tantomeno, “di transizione”), l’agevolazione non spetta dal mese successiva a quello del trasferimento. Nulla viene chiarito, nei documenti di prassi in disamina, per i casi di trasferta, anche se di lunga durata.

L’incentivo spetta per i seguenti eventi, verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • costituzione di un rapporto di tipo subordinato con socio di cooperativa.

L’incentivo è applicabile anche ai contratti a tempo parziale ed ai contratti di somministrazione.

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato diversi dal professionalizzante;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente;
  • le prestazioni di lavoro accessorio.

L’incentivo può essere fruito, per lo stesso lavoratore, per un solo rapporto, anche se avviato presso diverso datore di lavoro. A giudizio dell’INPS, pertanto, se un dipendente beneficia dell’incentivo occupazione Sud e, successivamente, sempre nel corso dell’anno 2017, viene assunto da altro datore di lavoro, quest’ultimo non potrà beneficiare dell’incentivo anche se, ad esempio, il precedente rapporto di lavoro è durato solo pochi giorni ed è stato instaurato con soggetto ad esso non collegato. Tale previsione, che non è indicata minimamente nel D.D., oltre ad essere l’ennesima “invenzione” dell’INPS, comporta anche gravi problematiche operative per i datori di lavoro e per chi li assiste (id.: i Consulenti del lavoro) poiché non esiste uno strumento per poter verificare la precedente fruizione del beneficio da parte di altro datore (non esiste, infatti, alcun obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare al prestatore se per l’assunzione/trasformazione viene fruito dell’incentivo).

La misura massima dell’incentivo è di € 8.060,00 annui, fruibili in quote mensili.

Sono esclusi dal beneficio i premi INAIL ed alcune delle contribuzioni “minori”, come d’altronde è già successo per l’esonero triennale/biennale (ad esempio lo 0,30% destinato ai fondi interprofessionali).

Resta, invece, normalmente applicabile, la previsione che riguarda la restituzione del contributo dell’1,40% in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato.

Nel caso di assenza dal lavoro per maternità, il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso, “spostando” temporalmente l’arco temporale di fruizione.

In ogni caso, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

More solito, la fruizione dell’incentivo è subordinata:

  • alla regolarità, prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della L. n° 296/2006, inerente:
    • l’adempimento degli obblighi contributivi;
    • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
    • il rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
  • al rispetto di quanto sancito dall’art. 31 del D.Lgs. n° 150/2015 e più precisamente:
    • l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
    • l’incentivo non spetta se viene violato il diritto di precedenza;
    • l’incentivo non spetta se, presso il datore di lavoro, sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi, salvo il caso in cui trattasi di prestatori inquadrati in livelli diversi dai dipendenti sospesi;
    • l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di datore che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume;
    • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi, e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività, in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
    • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro, comporta la perdita di quella parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L’incentivo può essere fruito entro i limiti del de minimis ovvero, oltre tali limiti, nel caso in cui l’assunzione comporti un incremento netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Nel valutare l’incremento dell’occupazione, così come sancito dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza n° C-415/07, ”si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”.

L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro, precedentemente occupati, si siano resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

E’ necessario valutare l’incremento con riguardo all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. L’eventuale ripristino dell’incremento, per i mesi successivi, consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non di recuperare il beneficio “perso”.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Al fine di poter beneficiare dell’incentivo de quo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS l’apposita istanza on-line denominata “B.Sud” rinvenibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” sul consueto sito internet www.inps.it

Il giorno successivo alla presentazione dell’istanza, l’Istituto comunicherà la disponibilità dei fondi necessari. Il datore di lavoro, entro sette giorni, dovrà, se non l’ha ancora fatto, effettuare l’assunzione.

Entro 10 giorni di calendario, il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta assunzione. Nel caso in cui non effettui tale adempimento, la prenotazione decadrà e la procedura di richiesta dell’incentivo dovrà essere ripetuta ex novo (ferma restando la validità dell’assunzione effettuata).

Il punto 9 della circolare n° 41/2017 in commento contiene un riferimento alla misura dell’incentivo, nel caso di contratto part-time, che lascia alquanto perplessi. Infatti, a giudizio dell’INPS, laddove nel corso del rapporto di lavoro dovesse verificarsi un aumento della percentuale oraria di lavoro, ovvero una trasformazione full- time, l’incentivo spetterà solo per l’ammontare dei fondi “prenotati”, maggiorati di una “tolleranza” pari al 5% dell’importo richiesto. L’eventuale quota contributiva, eccedente tale limite, non potrà essere oggetto di incentivo. Ex adverso, laddove l’orario di lavoro dovesse ridursi, compreso il caso di trasformazione da tempo pieno in tempo parziale, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire esclusivamente dell’importo ridotto.

Le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione.

Le istanze relative alle assunzioni effettuate per il periodo dal 1° gennaio 2017 al giorno precedente il rilascio dell’apposito modulo telematico, e pervenute nei 15 giorni successivi, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Per quel che concerne il piano prettamente operativo, l’incentivo potrà essere esposto a partire dai flussi telematici “UniEmens” di competenza del mese di aprile 2017.

A tal fine, i datori di lavoro che fruiscono dell’incentivo, nei limiti del de minimis, dovranno utilizzare le seguenti modalità:

  • valorizzare il campo <TipoIncentivo> con il valore “BSUD”;
  • valorizzare il campo <CodEnteFinanziatore> con il codice “H00”;
  • indicare nel campo <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese di competenza per il quale si sta inviando il flusso corrente;
  • indicare nel campo <ImportoArrIncentivo> la somma posta a conguaglio relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Tale campo potrà essere utilizzato esclusivamente per i flussi di competenza di aprile o maggio 2017;
  • il DM2013 virtuale riporterà l’importo dell’incentivo in corrispondenza del codice “L462”, ovvero “L463” per gli arretrati relativi al primo trimestre 2017.

Invece, i datori di lavoro che fruiscono dell’incentivo in misura superiore rispetto al limite del de minimis, utilizzeranno le seguenti modalità:

  • valorizzare il campo <TipoIncentivo> con il valore “D367”;
  • valorizzare il campo <CodEnteFinanziatore> con il codice “H00”;
  • indicare nel campo <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese di competenza per il quale si sta inviando il flusso corrente;
  • indicare nel campo <ImportoArrIncentivo> la somma posta a conguaglio relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Tale campo potrà essere utilizzato esclusivamente per i flussi di competenza di aprile o maggio 2017;
  • il DM2013 virtuale riporterà l’importo dell’incentivo in corrispondenza del codice “L464”, ovvero “L465” per gli arretrati relativi al primo trimestre 2017.

In entrambi i casi, dovranno essere seguite particolari modalità di esposizione sia per il conguaglio dell’incentivo in misura superiore al valore mensile, calcolato rapportando la cifra spettante annuale su base mensile, sia nel caso in cui sia necessario effettuare una restituzione.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, e che hanno sospeso, ovvero cessato, l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig).

Nel caso di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già fruendo dell’incentivo, ad altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto di lavoro – ex art. 1406 cod. civ. – ovvero di trasferimento d’azienda – ex art. 2112 cod.civ.-, il subentrante deve:

  1. indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Assunzione> con il codice tipo assunzione “2T”;
  2. valorizzare l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Allo stesso modo, il cedente indicherà, nel flusso UniEmens, nel campo <Cessazione> il codice “2T”, ovviamente senza compilare il campo <MatricolaProvenienza>.

Come di consueto, i datori di lavoro agricolo dovranno attenersi a specifiche modalità di esposizione dell’incentivo, all’interno delle denunce trimestrali della manodopera.

L’incentivo potrà essere utilizzato a partire dalla DMAG relativa al secondo trimestre 2017.

Il codice di autorizzazione da richiedere è il “BS” avente il significato “incentivo occupazionale Sud ex decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n° 367 del 16 novembre 2016”.

Le denunce trimestrali, principali o sostitutive, dovranno recare:

  • il valore “Y” nel campo tipo retribuzione;
  • il C.A. “BS” nel campo CODAGIO;
  • l’importo dell’incentivo nel campo della retribuzione.

Per il I° trimestre 2017, nel caso in cui sia necessario richiedere l’incentivo, dovrà essere inoltrata apposita DMAG di variazione.

More solito, l’importo dell’incentivo sarà detratto in sede di tariffazione.

Ad maiora!!

               Ordine Provinciale                                                   Centro Studi

       Consulenti del Lavoro di Napoli                                 “Raffaello Russo Spena”                                                     

       Il Presidente                                                         Il Coordinatore

F.to Dott. Edmondo Duraccio                              F.to Dott. Francesco Capaccio
             
                                           

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E’ FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI

ED/FC/PDN

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Modificato: 2 Agosto 2023