26 Maggio 2017

CIRCOLARE MENSILE AI COLLEGHI – MARZO 2017 – Prot. n° 1407/22

L’incentivo occupazione giovani per le assunzioni effettuate nell’anno 2017.

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale n° 394, del 2 dicembre 2016, modificato dal D.D. n° 454 del successivo 19 dicembre, ha previsto un nuovo incentivo alle assunzioni applicabile all’intero territorio nazionale, con la sola esclusione della provincia autonoma di Bolzano.

L’incentivo può essere riconosciuto, entro il limite dei complessivi 200 milioni di euro stanziati, a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano o meno imprenditori, che assumono giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.

Possono registrarsi a tale programma i giovani di età compresa fra i 16 ed i 29 anni definiti con l’acronimo NEET – not (engaged in) Education, Employment or Training –  ovvero soggetti non inseriti in percorsi di studio o formazione e che risultino disoccupati, così come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n° 150/2015.

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato che per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi, anche se a scopo di somministrazione.

Possono essere agevolati anche i contratti di apprendistato ed i rapporti instaurati, in attuazione del vincolo associativo, con una cooperativa di lavoro.

Le assunzioni, che possono essere anche a tempo parziale, devono essere effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Ex adverso il beneficio non spetta per:

  • i contratti di apprendistato diversi dal “professionalizzante”;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti di lavoro intermittente;
  • le prestazioni di lavoro accessorio (fra l’altro quasi del tutto superate).

Così come previsto per il “Bonus Sud, il beneficio può essere riconosciuto, per lo stesso lavoratore, per un solo rapporto di lavoro, sia con lo stesso datore che con uno diverso. L’unica eccezione è prevista per il caso di proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato: in tal caso è possibile avere una seconda autorizzazione, per il medesimo lavoratore, entro il limite di complessivi euro ##4.030,00##. Nessun incentivo è previsto nel caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è fruibile in 12 quote mensili, a partire dalla data di assunzione del lavoratore, e si riferisce:

  • al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di euro ##4.030,00## per ogni lavoratore assunto con contratto a termine;
  • al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nella misura massima annuale di euro ##8.060,00##, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato.

La soglia massima applicabile mensilmente si ottiene rapportando i valori di cui sopra al singolo periodo di paga (rispettivamente euro ##335,83## ed euro ##671,66##).

Per i rapporti instaurati durante il mese, i valori vanno rapportati al singolo giorno (rispettivamente euro ##11,04## ed euro ##22,08##). La quota eccedente potrà essere utilizzata nei mesi successivi, ovviamente entro i limiti massimi annuali.

L’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e non ricomprende:

  • i premi INAIL;
  • il contributo al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • i contributi dovuti ai fondi ex artt. da 26 a 29 del D.Lgs. n° 148/2015.

Sono altresì esclusi:

  • il contributo di finanziamento della Qu.I.R.;
  • il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali;
  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare;
  • il contributo di solidarietà dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti.

Il periodo di godimento dell’incentivo de quo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, fermo restando che l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019.

La corretta fruizione dell’incentivo è subordinata:

  • alla regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n° 296/2006:
    • adempimento degli obblighi contributivi;
    • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
    • rispetto dei contratti collettivi di categoria;
    • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del Decreto Delegato n° 150/2015.

Conseguentemente, l’incentivo non spetta:

  • se l’assunzione costituisce assolvimento di un obbligo preesistente;
  • se l’assunzione viola il diritto di precedenza;
  • se presso il datore di lavoro sono in essere sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione salvo che le assunzioni incentivate non riguardino prestatori inquadrati in livelli contrattuali diversi da quelli oggetto di sospensione/riduzione ovvero occupati presso unità produttive non interessate da tali eventi;
  • se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data di licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume.

Al fine della corretta fruizione dell’incentivo previsto dal D.D. in esame, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato e/o somministrato.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie, inerenti l’instaurazione e la modifica del rapporto di lavoro, producono la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto del regolamento relativo agli aiuti “de minimis”. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dal Regolamento UE n° 1407/2013, del 18 dicembre 2013, è necessario che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto così come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento UE n° 651/2014 in riferimento alle Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).

Per i giovani con età compresa tra i 16 ed i 24 anni, l’incentivo può essere fruito entro il de minimis, ovvero oltre tale soglia ma a condizione che si realizzi un incremento occupazionale.

Per i giovani da 25 anni a 29 anni, al momento della registrazione al programma Garanzia Giovani” è richiesto l’ulteriore requisito, alternativamente, di:

  • non avere impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, così come definito dal D.M. 20 marzo 2013;
  • non essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • avere completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • essere occupati in settori caratterizzati da disparità uomo-donna.

In riferimento al cumulo con altri incentivi, la circolare INPS n° 40 del 28 febbraio 2017 precisa che l’incentivo de quo, così come sancito dall’art. 7 del D.D. N° 394/2016, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, sia di natura economica che contributiva.

Per quel che concerne l’aspetto prettamente operativo, il datore di lavoro deve avvalersi della procedura telematica “OCC.GIOV.” rinvenibile dell’applicativo on-lineDiResCo”.

Il datore di lavoro prenoterà i fondi disponibili. Entro il giorno successivo l’Istituto consulterà gli archivi telematici, calcolerà l’importo del beneficio spettante, verificherà la disponibilità delle risorse necessarie, informerà il datore che la somma necessaria è stata “prenotata”.

Nel caso in cui il giovane sia registrato a Garanzia Giovani, ma non sia stato ancora profilato, l’INPS sospenderà l’iter di definizione dell’istanza per un periodo massimo di 30 giorni. Se entro tale periodo il giovane non sarà profilato, l’istanza perderà di validità e dovrà essere ripresentata.

Nel caso in cui la prenotazione venga accolta, il datore di lavoro deve, se non l’ha ancora effettuato, procedere con l’assunzione entro 7 giorni dall’elaborazione effettuata dall’INPS.

Entro 10 giorni dalla predetta elaborazione, il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS l’avvenuta assunzione, confermando la prenotazione fatta in suo favore. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine, l’istanza decadrà e dovrà essere ripetuta l’intera procedura, “perdendo” la priorità temporale acquisita.

Le procedure informatiche dell’Istituto incrementeranno gli importi, in favore del datore di lavoro, del 5% allo scopo di tener in debito conto eventuali futuri incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi.

Terminate le procedure inerenti l’attribuzione dell’incentivo occupazione giovani, il conguaglio delle somme spettanti avverrà, per i datori che operano con il sistema “UniEmens”, con le seguenti modalità:

  • valore “OCGI” nell’elemento <TipoIncentivo>;
  • valore “H00” nell’elemento <CodEnteFinanziatore>;
  • importo dell’incentivo nel campo <ImportoCorrIncentivo>;
  • importo degli arretrati nel campo <ImportoArrIncentivo>.

Il DM2013 virtuale riporterà i codici “L466” per l’incentivo “corrente” ed il codice “L467” per l’incentivo arretrato relativo ai mesi da gennaio a marzo 2017.

Nel caso in cui l’incentivo sia oltre il limite del “de minimis”, ovviamente considerando tutte le agevolazioni riconducibili al Regolamento UE, i codici da utilizzare sono i seguenti:

  • valore “D394” nell’elemento <TipoIncentivo>;
  • valore “H00” nell’elemento <CodEnteFinanziatore>;
  • importo dell’incentivo nel campo <ImportoCorrIncentivo>;
  • importo degli arretrati nel campo <ImportoArrIncentivo>.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia cessato, ovvero sospeso, l’attività, dovrà avvalersi, al fine di recuperare quote di incentivo non conguagliate, dell’apposita procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

Nel caso di cessione di contratto – ex art. 1406 cod. civ. – o di trasferimento di azienda – ex art. 2112 cod. civ. -, il datore di lavoro dovrà richiedere alla sede INPS competente il codice di autorizzazione “2T” per poter continuare a fruire dell’incentivo de quo per uno specifico lavoratore già agevolato prima del “trasferimento”.

More solito, il nostro maggiore Istituto di previdenza ha previsto apposite procedure per i datori di lavoro agricolo che operano con il sistema DMAG.

Tali datori potranno utilizzare l’incentivo, a partire dalla denuncia del II trimestre 2017, esponendo i codici:

  • G1” per gli OTI;
  • G2” per gli OTD.

Nelle DMAG andranno evidenziati i seguenti valori:

  • Y” nel campo tipo Retribuzione;
  • G1<%

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Modificato: 2 Agosto 2023