5 Gennaio 2024

 

L’art. 16-novies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, come introdotto dall’art. 14, comma 2, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto che le domande di iscrizione all’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO, ex art. 13 disp. att. c.p.c., e all’ALBO DEI PERITI presso il tribunale, ex art. 67 disp. att. c.p.p., siano inseriti con modalità telematiche e che i medesimi albi, in ogni ufficio giudiziario, siano tenuti con modalità esclusivamente informatiche.

Con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023 è stato approvato il Regolamento inerente l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, nonché le regole per la formazione, tenuta e aggiornamento del suddetto elenco nazionale.

Lo scorso 5 dicembre 2023 è avvenuta la pubblicazione delle specifiche tecniche sul sito internet del Ministero della Giustizia e dopo che sono decorsi i canonici trenta giorni dalla citata pubblicazione ai sensi dell’art. 16-novies, comma 6, del D.L. n. 179 del 2012, le disposizioni sulla tenuta informatica degli albi CTU e degli albi dei periti sono efficaci dal 4 gennaio 2024.

Pertanto, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dovranno ripresentare la domanda di iscrizione, entro il termine perentorio del 04/03/2024, attraverso la procedura telematica, a pena di decadenza, tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.
L’ identificazione dei soggetti legittimati avviene mediante una procedura di autenticazione utilizzando un Token crittografico (smart card, USB key o altro dispositivo) oppure SPID.

Le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente nell’arco di due finestre temporali, comprese l’una tra il 1 °marzo e il 30 aprile e l’altra tra il 1 ° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Per ulteriori approfondimenti sulla comunicazione del Ministero della Giustizia clicca qui

Cordialmente.

Il Presidente
Francesco Duraccio

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

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Modificato: 5 Gennaio 2024