20 Aprile 2016
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
sottoponiamo alla Vs. attenzione il Parere della Fondazione Studi del 18/4/2016 inerente la recente sentenza n. 8883 del 3 marzo 2016 della Corte di Cassazione. Tale sentenza chiarisce che, in caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro non ha un obbligo di vigilanza assoluta nei riguardi del lavoratore ma, una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed adempiuto agli obblighi di garanzia, non è tenuto a rispondere dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
Buon approfondimento.
Buon lavoro
Cordialità
Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
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Modificato: 20 Aprile 2016