28 Febbraio 2018

Tirocini extracurriculari. La Regione Campania recepisce le linee guida nazionali, contestualizzandole alle proprie esigenze territoriali, approvando il nuovo regolamento con il D.G.R. N. 103 del 20.02.2018. A breve, quindi, anche in Campania entreranno in vigore nuove regole per i tirocini formativi e di orientamento. 

 

Le interessanti novità e le condizioni di miglior favore previste per le aziende campane, giustificano ampiamente il ritardo con cui la Regione Campania ha recepito le linee guida di cui all’accordo Conferenza Stato – Regioni del 25.5.2017. Queste ultime, infatti, sarebbero dovute essere recepite entro un termine ordinatorio e non vincolante di 6 mesi dalla loro emanazione dalle Regioni che in materia hanno competenza legislativa esclusiva.

La finalità perseguita dall’accordo sulle linee guida, e dalle normative regionali che ne discendono, è senz’altro quella di valorizzare l’istituto del tirocinio extracurricolare come misura di politica attiva del lavoro.

Purtroppo negli ultimi anni l’utilizzo del tirocinio è stato in alcuni casi distorto.

Per questo si è temuto, per l’ansia di arginare questo deprecabile fenomeno, addirittura in un ridimensionamento dell’istituto.

Invece, è emerso un apprezzabile senso di responsabilità da parte di Stato e Regioni che si sono messi al lavoro per superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali; rafforzare la vigilanza sulla qualità e la genuinità dell’istituto al fine di limitare gli usi distorti.

Le linee guida si sono poste, dunque, come una norma di indirizzo comune per fissare degli standard minimi di funzionamento del tirocinio nelle diverse Regioni. 

La nostra Regione, partendo da questo schema, ha approvato il nuovo regolamento di funzionamento del tirocinio extracurricolare contestualizzando la norma alle peculiari esigenze del tessuto socio economico del territorio campano.  L’iter di produzione normativa prevede ancora qualche passaggio prima della definitiva entrata in vigore, con la pubblicazione sul BURC, ed a meno di ulteriori e non prevedibili modifiche, queste sono le principali novità, tutte finalizzate a correggerne eventuali utilizzi impropri ed a valorizzare la funzione del tirocinio, responsabilizzando il sistema.

Destinatari: oltre a disoccupati, soggetti svantaggiati e disabili, il tirocinio può essere attivato anche per:

  • Persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
  • lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D.Lgs n. 150/2015;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà.

Durata: diviene di 12 mesi senza alcuna distinzione tra i tirocini formativi (prima era 6 mesi) e di inserimento/reinserimento. Rimane invariata a 24 mesi per disabili. Viene, invece, introdotta una durata minima di 2 mesi; 1 mese in caso di attività stagionali. Viene anche disciplinata la durata dei tirocini estivi rivolto a studenti che va da 14 a 45 giorni.

Professionisti: non sono attivabili tirocini per professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni per attività tipiche riservate alla professione.

Indennità di partecipazione al tirocinante: prevista nella misura lorda mensile di € 500,00.

Precedenti rapporti: è necessario che il tirocinante non abbia avuto alcun rapporto di lavoro, di collaborazione, o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti all’attivazione del tirocinio. E’ possibile attivare un tirocinio nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per il medesimo soggetto ospitante per non più di 140 ore nei 180 giorni precedenti l’attivazione.

Numero di tirocini attivabili: Variabile in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa. Nel computo della forza lavoro si tiene conto anche dei dipendenti a tempo determinato anche in somministrazione. Sono esclusi invece gli apprendisti.

  • Da zero a 5 dipendenti: 1 tirocinante
  • Da 6 a 10 dipendenti: 2 tirocinanti
  • Da 11 a 15 dipendenti: 3 tirocinanti
  • Da 16 a 20 dipendenti: 4 tirocinanti
  • Oltre 20 dipendenti: il 20% dei lavoratori computabili

Premialità: i soggetti ospitanti con unità operative aventi più di 20 dipendenti a tempo indeterminato potranno procedere all’attivazione di nuovi tirocini, nelle misure indicate dal regolamento, oltre la quota di contingentamento del 20% prevista, subordinatamente alla quantità di contratti di lavoro dipendente della durata di almeno 6 mesi (in caso di part-time deve essere pari almeno al 50% delle ore settimanali previste dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante) stipulati a favore dei precedenti stagisti.

Limiti al tutoraggio: Il Tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente. Il limite non opera se gli stessi sono avviati presso lo stesso soggetto ospitante e con medesime finalità formative. Il Tutor del soggetto ospitante, invece, può accompagnare contemporaneamente al massimo 3 tirocinanti

Documentazione: costituiscono documenti necessari all’attivazione, al corretto svolgimento del tirocinio ed all’adeguamento allo standard minimo di servizio a livello nazionale, la Convenzione tra soggetto promotore e ospitante, il PFI (Progetto Formativo Individuale), il Dossier individuale e l’attestazione finale. E’ altresì prevista la compilazione da parte del tirocinante di un questionario di gradimento relativo all’esperienza svolta, su format che sarà predisposto dalla Regione.

Disciplina sanzionatoria: sono previste sanzioni (da 1.000,00 a 6.000,00 euro) a carico dell’ospitante in caso di mancata erogazione dell’indennità di partecipazione. Inoltre, per le «violazioni non sanabili», ossia nei casi in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti, è prevista l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall’attivazione di tirocini. In caso di «violazioni sanabili», ossia di inadempienza dei compiti assegnati ai soggetti promotori, ai soggetti ospitanti o ai tutor, è invece previsto un invito alla regolarizzazione, senza alcuna sanzione. Se rimasto inascoltato, l’invito sarà tuttavia seguito dalle medesime sanzioni previste per le violazioni non sanabili. In caso di reiterazione l’interdizione sarà per un periodo più lungo. L’interdizione opererà nei confronti dell’ospitante anche nei casi di riqualificazione in lavoro subordinato ad opera dell’ I.N.L..

Non resta, dunque, che attendere la definitiva entrata in vigore di cui vi daremo notizia.

Buon lavoro

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC

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Modificato: 28 Febbraio 2018