5 Agosto 2024

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con Circolare n. 1184 del 25 luglio, ha inteso ribadire le regole sull’utilizzo del titolo, marchio e logo dei Consulenti del Lavoro, anche sulla scorta delle richieste pervenute.

 

Nello specifico, il CNO ha precisato che:

  • in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979, il titolo di “Consulente del Lavoro” va attribuito esclusivamente ai professionisti o alle le società tra professionisti iscritte all’ALBO, e non può, in alcun modo, essere utilizzato da altri soggetti “autorizzati” ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro in forza della seconda parte del citato articolo 1, comma 1;
  • per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
  • per “Ordine” si intendono i Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge istitutiva n.11 gennaio1979, n. 12.

 

Tutti i Consulenti del Lavoro devono dotarsi obbligatoriamente del tesserino DUI (id: Documento Unico di Identificazione), che contiene il “certificato di autenticazione” CNS, un “certificato di firma digitale”, che incorpora anche la “qualifica” del titolare, ossia l’appartenenza all’Ordine dei Consulenti del lavoro, infatti, per potersi rivolgere agli enti previdenziali,  assistenziali e finanziarie anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del lavoro, vengono univocamente riconosciuti con il tesserino DUI.

 

Inoltre, in merito all’utilizzo del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro il CNO ha chiarito che gli iscritti all’Ordine sono tenuti a utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore, unitamente al logo “Consulenti del Lavoro” scritto con il font autorizzato.

Pertanto, NON SONO MAI UTILIZZABILI:

  • il marchio con la barra superiore VERDE, che indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
  • il marchio con la barra superiore GIALLA, che indica il Consiglio Provinciale dell’Ordine;
  • il marchio con la barra superiore BLU, che indica l’Ente Nazionale d Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro.
  • Il marchio con la barra superiore ROSSA può invece essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (id: le Fondazioni).

Il CNO, infine, ferma restando l’illiceità di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto sino ad oggi in essere in violazione delle leggi in materia, trascorsi 60 giorni dall’emanazione della circolare in commento, avverte che valuterà anche ai fini DELLA INTEGRAZIONE DI ILLECITO DISCIPLINARE la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei suddetti criteri di utilizzo.

Per approfondimenti sulla circolare del CNO clicca qui

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

 

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Modificato: 5 Agosto 2024