23 Febbraio 2021

UN’OCCASIONE IMPERDIBILE PER GLI ISCRITTI CHE NECESSITANO DI REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CON L’ENPACL CON IL PROSSIMO LANCIO DEL “PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA”.

 

Il 1° marzo 2021 p.v. vedrà la luce l’applicazione di una delibera, a dir poco fondamentale, adottata dall’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL, denominata “Provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva”.
I Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, verranno messi nella condizione di avere una posizione contributiva a tutti gli effetti regolare e poter così accedere a tutte le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, previste dalla normativa del nostro Ente di Previdenza.
Repetita iuvant, l’effetto della mancanza per i Consulenti del Lavoro della cosiddetta automaticità della prestazione, propria del lavoro dipendente, determina che soltanto se si è in regola con la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie nonché con i versamenti contributivi, viene consentito agli iscritti di ricevere dall’ENPACL le varie tipologie di pensione (id: vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità), le prestazioni assistenziali (id: provvidenze straordinarie e altri sussidi) nonché poter partecipare alle iniziative annualmente stabilite per favorire lo sviluppo dell’esercizio della professione (id: borse di studio, corsi di alta formazione, prestiti finanziari, mutui, etc.).
Il Provvedimento de quo è assolutamente straordinario, perché adottato in forza di una legge speciale, applicabile soltanto agli Enti di previdenza e assistenza per liberi professionisti, oltre che temporaneo, in quanto produrrà i suoi benefici soltanto per soli 120 giorni e per concludersi, inderogabilmente, alla fine del mese di giugno 2021.

La delibera dell’Assemblea
La delibera in materia fu adottata dall’Assemblea dei Delegati dell’Ente nello scorso 28 novembre 2019, nell'ambito del potere conferito dall'art.16, c. 2, lettera a) dello Statuto ENPACL ed in forza dell’art. 2, c. 2, del D.lgs n.509 del 30 giugno 1994 nonché dall’art. 4, c.6-bis, del DL n.79 del 28 marzo 1997, convertito dalla Legge n.140 del 28 maggio 1997, ed approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del 7 luglio 2020.
Ricorderete, in quanto ve ne abbiamo dato conto di volta in volta attraverso la presente Rubrica, l’impegno dei Delegati di Napoli per il varo di questo provvedimento straordinario, eccezionale, irripetibile (si pensi che l’ultimo provvedimento in subiecta materia fu deliberato nel 1997), per consentire a tutti gli iscritti all’enpacl di poter fruire delle prestazioni essendo in regola con gli obblighi contributivi. E, d’altra parte, la prestazione è il terminale di un qualsivoglia Ente Previdenziale, il motivo, l’essenza stessa della sua esistenza.
Un ringraziamento ed un plauso deve essere rivolto al Coordinatore dei Delegati della Campania, Edmondo Duraccio che, in tale qualità, ha partecipato a tutti i lavoratori preparatori, in sede referente, per la preparazione di quella delibera, svolti dalla Commissione dei Rappresentanti Regionali dei Delegati Enpacl.
La delibera doveva essere attuata già a marzo 2020, poi la pandemia e la precedenza ad altre misure, ne avevano consigliato il differimento all’anno successivo.
Pertanto, dal prossimo 1° marzo 2021, saranno temporaneamente sospesi gli effetti di quanto disciplinato dai Titoli III e IV del “Regolamento di previdenza e assistenza” dell’ENPACL che regolano, rispettivamente, la rateazione dei debiti contributivi e il regime del sistema sanzionatorio del contributo soggettivo e del contributo integrativo.

Il provvedimento in dettaglio
Il Provvedimento riguarda tutti gli anni dal 1997 al 2018 compresi, con sanzioni minime e, quindi, molto favorevoli.
Infatti, i Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, i loro eredi o superstiti, che hanno debiti per omissione contributiva, anche parziale, ovvero per ritardata effettuazione dei versamenti contributivi obbligatori per le annualità 1997–2018, possono estinguere il proprio debito versando integralmente:

a) la contribuzione obbligatoria dovuta per tutti gli anni per i quali non risulta versata in tutto o in parte;

b) le sanzioni relative all’omissione del versamento;

c) le eventuali spese legali per le procedure giudiziali instaurate.

L’avvenuto invio di tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e del reddito professionale è la conditio sine qua non per poter accedere ai benefici del Provvedimento.

Le sanzioni agevolate

Secondo il vigente “Regolamento di previdenza e assistenza”, le sanzioni applicate dall’Ente nei casi di omissione contributiva possono raggiungere il 100% di ciascun contributo dovuto.
Ex adverso, nel periodo di applicazione del “Provvedimento straordinario”, invece, l’ENPACL applicherà le seguenti, più favorevoli sanzioni, elencate nella tabella:

ANNUALITÀ DI CONTRIBUZIONE

MISURA % DELLA SANZIONE APPLICATA AL CONTRIBUTO

1997-2000

15%

2001-2004

12%

2005-2008

9%

2009-2012

6%

2013-2018

3%

 

Inoltre, tale sanzione:

a) è ridotta del 50% nel caso di pagamento in unica soluzione;

b) è ridotta di due terzi in favore dei soggetti che hanno già in corso il pagamento rateale del proprio debito contributivo;

c) è maggiorata di 10 punti percentuali, con una misura minima della sanzione pari ad euro 400, nel caso in cui la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari ai fini IVA e/o del reddito professionale riferita a ciascuna annualità risulti presentata successivamente al 7 luglio 2020.
Sono ricompresi nel Provvedimento, per l’importo residuo, anche i debiti per i quali era in corso, alla data del 7 luglio 2020, la regolare riscossione rateale, a condizione che il piano di pagamento fosse già in corso alla data del 31 dicembre 2018.
In ogni caso, i versamenti già effettuati restano acquisiti dall’Ente e non sono rimborsabili.

Come aderire al provvedimento

La procedura in parola prevede che entro la fine del prossimo mese, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dell’ammontare del proprio debito e poter aderire alla misura straordinaria de qua, il nostro Ente di Previdenza fornirà sul sito web istituzionale www.enpacl.it ovvero con apposita comunicazione ad personam, i dati necessari all’individuazione del debito, al netto delle eventuali rate versate in relazione a piani di rientro già in atto, nonché delle relative sanzioni, rideterminate in base al Provvedimento in parola.
Chi vorrà aderire, manifesta all'ENPACL la sua volontà entro la scadenza del 31/05/2021, rendendo apposita dichiarazione di adesione, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’Ente metterà a disposizione di tutti.
Tale dichiarazione sarà considerata interruttiva della prescrizione e costituirà riconoscimento del debito contributivo nei confronti dell’ENPACL, oltre ad indicare la scelta irrevocabile del numero di rate per procedere con il pagamento, che potrà essere effettuato:

a) in unica soluzione, entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione;

b) ratealmente, nel numero massimo di 120 rate mensili consecutive, di pari ammontare e di importo minimo pari a euro 100, di cui la prima rata entro trenta giorni dalla dichiarazione di adesione. Sono dovuti gli interessi al tasso del due per cento annuo.

La sospensione delle procedure esecutive

Dal momento in cui perviene l’unico o il primo pagamento delle rate, l’ENPACL non avvia nuove procedure giudiziali di recupero del credito a carico dell’interessato e interrompe o sospende, nel caso di pagamento rateale, le procedure esecutive immobiliari avviate.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati con domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore oppure con il sistema dei pagamenti pagoPA.

La Decadenza dal provvedimento

La decadenza dalle agevolazioni del Provvedimento avviene nei seguenti casi:

a) mancato ovvero insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due, anche non consecutive, di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;

b) mancato ovvero insufficiente versamento della contribuzione obbligatoria corrente, ove non si sia aderito all’accertamento con adesione;

c) omessa presentazione, alla scadenza dei relativi termini, della comunicazione obbligatoria del volume d’affari e del reddito professionale.

I versamenti effettuati resteranno, comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto dall’iscritto.

Vi terremo informati, come sempre, su ulteriori iniziative del nostro Ente di Previdenza in favore degli iscritti.

Buon lavoro!!!!!

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Capaccio Francesco – Damiani  Stefania – Di Nono Pietro – Triunfo Fabio

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Modificato: 23 Febbraio 2021