13 Gennaio 2022

INL, con nota prot. n° 29 dell'11 gennaio 2022, detta le istruzioni operative provvisorie per assolvere all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 13, DL n. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021.

 

L’INL, con nota n° 29 dell’11 gennaio 2022, di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che si è espresso con nota prot. n° 141 del 7 gennaio u.s., ha fornito le prime indicazioni utili per effettuare la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 13, D.L. 146/2021 conv. da L. 215/2021.

Tali istruzioni riguardano dunque il nuovo obbligo introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 esclusivamente in capo ai committenti che operano in qualità di imprenditori, di effettuare una comunicazione preventiva di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.

Si precisa che la disposizione si applica a quei lavoratori rientranti nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., vale a dire a coloro che si obbligano “a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

La finalità è quella di attivare un sistema di monitoraggio per contrastare le irregolarità derivanti da forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi che rendono la propria prestazione in maniera sporadica e per i quali non è previsto uno specifico obbligo di comunicazione preventiva.

Infatti, sono esonerati da tale obbligo non solo i rapporti di natura subordinata, ma altresì:

  • le collaborazioni coordinate continuative e quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del         D.Lgs. 81/2015;
  • le prestazioni occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • le professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Per i rapporti avviati a far data dalla pubblicazione della nota in argomento, vale a dire a partire dall’11 gennaio 2022, tale comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Si prevede tuttavia una disciplina transitoria che permette di assolvere a tale obbligo entro il 18 gennaio 2022 (incluso) per:

  • i rapporti avviati prima dell’11 gennaio 2022, ma ancora in essere alla suddetta data;
  • i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati.

La notifica andrà trasmessa mediante SMS o posta elettronica all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio – individuato in ragione del luogo dove si svolge la prestazione – e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2015 già in uso per i rapporti di lavoro intermittente. Il committente è tenuto alla conservazione di una copia della comunicazione per eventuali operazioni ispettive.

Nelle more dell’implementazione del servizio già operativo per gli intermittenti, si dovrà inviare una mail -senza alcun allegato – con il seguente contenuto minimo:

  • i dati del committente e del prestatore;
  • il luogo della prestazione;
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  • l’ammontare del compenso qualora già stabilito al momento dell’incarico.

Nel caso in cui l’opera o il servizio non dovessero completarsi nell’arco temporale presunto sarà necessario trasmettere una nuova comunicazione.

Detta comunicazione mail andrà inoltrata agli indirizzi pec dei vari Ispettorati territoriali competenti i cui estremi sono rinvenibili nella predetta nota.

A trasmissione inoltrata, sarà comunque possibile annullare la comunicazione o apportare eventuali modifiche in qualunque momento antecedente all’inizio della prestazione. In presenza di errori che non compromettano l’individuazione delle parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento, la comunicazione sarà considerata valida.

La violazione dell’obbligo comunicazionale comporterà una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata ritardata od omessa la comunicazione.

La sanzione sarà altresì applicata nel caso in cui non si effettui una nuova comunicazione qualora il servizio o l’opera fossero ancora incompleti a conclusione dell’arco temporale presunto (indicato nella prima comunicazione) e la prestazione proseguisse.

Non è prevista la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D. Lgs. 124/2004.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC

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Modificato: 13 Gennaio 2022