16 Gennaio 2023

L’INPS, con il messaggio n. 4653 del 28 dicembre 2022, precisa che alla domanda fis può essere inserita la dichiarazione del fruito

 

L’INPS, con il messaggio n° 4653 del 28 dicembre 2022, fornisce alcuni chiarimenti sulla procedura di domanda per l’assegno di integrazione salariale concesso dal FIS e dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 40 del D.lgs. 148/2015.

L’obiettivo, in ottica PNRR, è quello di creare una “Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali”. Uno dei progetti riguarda la realizzazione di un nuovo modulo di domanda che possa essere valido per tutte le integrazioni salariali e che utilizzi alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni.

I datori di lavoro, in fase di domanda, non dovranno più specificare le informazioni relative al limite delle ore lavorabili, ma potranno allegare all’istanza solamente un file .csv con la lista dei codici fiscali dei beneficiari (Allegato 3 del messaggio in argomento).

Questo perché, in seguito all’aggiornamento delle procedure informatiche, le informazioni utili ai fini della verifica del limite delle ore lavorabili nel periodo mobile (art. 12, comma 5 del D.lgs. n. 148/2015) saranno recuperate dai dati forniti con i flussi UNIEMENS dei 6 mesi che precedono l’inizio del periodo di trattamento salariale richiesto e, pertanto, non sarà più necessario specificarli nell’allegato alla domanda.

Secondo la nuova procedura, quindi, sarà possibile allegare solamente un file .csv semplificato con la lista dei codici fiscali dei beneficiari e la relativa qualifica.

Questa modalità di trasmissione sarà l’unica possibile a partire dal 1° marzo 2023. Fino al 28 febbraio, però, i datori di lavoro potranno continuare ad allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale il file utilizzato finora, vale a dire l’Allegato 3 della circolare 197/2015.

Nel caso in cui i flussi UNIEMENS siano mancanti o incompleti il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

L’Istituto fornisce anche alcune indicazioni sulle nuove modalità di invio del file in formato .csv e in merito al riconoscimento dei periodi fruiti.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei periodi fruiti, in relazione alle autorizzazioni concesse, l’Istituto chiarisce come sia possibile applicare, dove compatibile, lo stesso metodo di calcolo giornaliero delle settimane di sospensione effettivamente fruite utilizzato per la CIGO. Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, sarà possibile utilizzare il servizio “Comunicazione bidirezionale” per inviare l’apposita dichiarazione. Questa dovrà contenere, per ogni unità produttiva l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. Il modello predefinito e le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo sono disponibili in allegato al messaggio (Allegato 2 e 3).

Per consentire il calcolo corretto delle settimane spettanti, in relazione a domande già inviate, il file dovrà essere trasmesso entro il 27 gennaio 2023. Questo va esportato in formato .csv e inserito in una cartella con estensione .zip.

Ad maiora

IL PRESIDENTE     
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/FC

 

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Modificato: 16 Gennaio 2023