24 Giugno 2022

SI E’ RIUNITA IL 28 APRILE E IL 16 GIUGNO 2022, IN VIDEOCONFERENZA, LA COMMISSIONE PREVIDENZA DEL NOSTRO ENTE DI PREVIDENZA. FOCUS SULLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ, DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 239, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234 E INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA.

La Commissione Previdenza dei Delegati dell’Ente, si è riunita, in videoconferenza, i giorni 28 aprile e 16 giugno 2022, in videoconferenza per discutere sul seguente ordine del giorno:

  • Consulenti del Lavoro assunti dalla Pubblica Amministrazione per PNRR;
  • Mensilità aggiuntive dell’indennità di maternità, di cui all’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n.234;
  • Varie ed eventuali.

Erano presenti, in ambedue gli incontri, il Vicepresidente dell’Ente Pasquale Mazzuca, il Consigliere Marco Bertucci, il Consigliere Adriana Regonesi, il Delegato Enrico Balboni, il Delegato Gabriele Cirilli, il Delegato Donatella Gerosa, il Delegato Alfonso Izzo, il Delegato Fabio Triunfo, il Consigliere Carlo Calanca, il Consigliere Gianfranco Ginolfi, il Consigliere Mauro Zanella oltre alla Dottoressa Wanda Mazzi, Responsabile del Settore Previdenza e Assistenza, all’Avv. Antonietta Giannuzzi, Responsabile dell’Area Legale ed al Direttore Generale Fabio Faretra.

Nel primo incontro del giorno 28 aprile 2022, ore 15.00, ha preso subito la parola il vice Presidente Enpacl Pasquale Mazzuca, il quale ha subito informato la commissione che, in ogni caso, gli argomenti all’o.d.g. sono stati oggetto di interpello al Ministero del Lavoro da parte dell’ADEPP (id: Associazione degli Ente di Previdenza Privati), con particolare riguardo sulla compatibilità di eventuali assunzioni a tempo determinato dalla Pubblica Amministrazione di Consulenti del Lavoro in relazione al PNRR ed anche e soprattutto, sulle questioni inerenti l’indennità di maternità delle professioniste:

    a) rispetto alle modalità di calcolo del requisito relativo al reddito, si è chiesto al Ministero a quale definizione di reddito occorra fare riferimento ovvero se l’accesso al beneficio debba essere riconosciuto sulla base del solo reddito professionale, di norma già in possesso dei singoli Enti, o di quello fiscalmente dichiarato, che gli Enti dovrebbero accertare presso l’Amministrazione Finanziaria;

    b) rispetto al comportamento da assumere circa le fattispecie, non espressamente considerate dal comma 239, di interruzione di gravidanza per motivi spontanei o volontari di cui all’art. 71, comma 3, e all’art. 73 del D.lgs n. 151/2001;

    c) se, al ricorrere del requisito reddituale previsto dal comma 239, l’indennità di maternità minima debba essere determinata assumendo ulteriori tre mensilità di retribuzione del salario minimo giornaliero secondo quanto stabilito con D.L. 29 luglio 1981, n. 402.

In quella stessa riunione, è stato ipotizzato dal Consigliere di Amministrazione Gianfranco Ginolfi che, sulla scorta dell’interpello n. 51/2009 del Ministero del Lavoro, alle libere professioniste iscritte ad ENPACL, che abortiscono tra il 3° e il 6° mese, non debba essere applicato l’art. 73 citato, ma il regime delle lavoratrici dipendenti alle quali, in ipotesi di interruzione della gravidanza intervenuta tra il 3° ed il 6° mese, viene erogato il trattamento di malattia in luogo della indennità di maternità. Ciò in quanto la indennità in parola è anche a carico dello Stato e quindi il nostro Ente di Previdenza dovrebbe uniformarsi al trattamento che lo stato riserva all’aborto dopo il 3 mese alle lavoratrici dipendenti.

A margine vengono registrati gli interventi dei delegati Fabio Triunfo e Enrico Balboni sull’argomento.

La Commissione, all’unanimità, si è detta favorevole ad un approfondimento della questione sollevata dal Consigliere Ginolfi, ed all’uopo, ha chiesto alla Dott.ssa Mazzi, di conoscere il numero degli eventi registrati con le suddette caratteristiche.

Nelle more, la riunione del giorno 28 aprile è stata poi sospesa, dal Vice Presidente Pasquale Mazzuca, in attesa di conoscere quanto richiesto con l’interpello ministeriale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto con nota del Registro Ufficiale 5329 del 25 maggio 2022 e la Commissione Previdenza si è nuovamente riunita, sempre in videoconferenza, in giorno 16/06/2022, ore 16.30, per discutere sull’osservazioni ministeriali.

Con riferimento al punto a) il Ministero del Lavoro ha chiarito che “in merito, come pure segnalato dal MEF, si evidenzia come la retribuzione di riferimento cui commisurare l’ammontare della prestazione non possa che essere il reddito professionale”, precisando poi di seguito che “in assenza di specificazione da parte del Legislatore, il reddito da prendere a riferimento non possa che essere quello “fiscalmente dichiarato”.

La disposizione è coerente con le norme in materia di indennità di maternità da riconoscere alle libere professioniste. In particolare, la disposizione contenuta nell’art. 70, comma 2, del D.lgs. n.151/2001 afferma: L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento”.

Con riferimento al punto b), il Ministero del Lavoro ha chiarito che in ordine al comportamento da assumere rispetto alle fattispecie, non espressamente considerate dal comma 239, di interruzione di gravidanza per motivi spontanei o volontari di cui all’art. 71, comma 3, e all’art. 73 del D.lgs n. 151/2001, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la fattispecie dell’interruzione di gravidanza è esclusa dal beneficio dell’incremento delle tre mensilità, sia in considerazione del tenore letterale dell’art. 1, comma 239, sia perché la fattispecie non è nemmeno contemplata nella ‘Relazione Tecnica’ del provvedimento.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito in ordine al punto c) ovvero se, al ricorrere del requisito reddituale previsto dal comma 3 dell’art. 70 del d.lgs. 151/2001, l’indennità di maternità minima debba essere determinata assumendo ulteriori tre mensilità di retribuzione del salario minimo giornaliero secondo quanto stabilito con D.L. 29 luglio 1981, n. 402, il Ministero ha chiarito che oltre all’importo minimo dell’indennità di maternità, già suddiviso in 5 mensilità, debbono essere corrisposte ulteriori 3 mensilità aggiuntive a decorrere dalla fine del periodo di maternità e sempre che risulti rispettato il requisito reddituale previsto dalla norma.

A tali conclusioni il Ministero perviene sul presupposto che il comma 239 non innova l’art. 70 del D.lgs. n.151/2001 e dunque l’indennità in nessun caso può essere inferiore a quella calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero.

Da ultimo, il Ministero del Lavoro, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del beneficio in parola, ha rilevato che il comma 239 non modifica la disposizione contenuta nell’art. 78 D.lgs 151/2001. Ne consegue che “l’onere della provvidenza non potrà che gravare sugli stessi Enti, anche attraverso l’adeguamento del contributo individuale, salva l’eventuale messa a disposizione, nei prossimi mesi o per i prossimi esercizi finanziari, di specifiche risorse a carico del Bilancio dello Stato”, ovviamente a condizione che tali eventuali ulteriori risorse trovino idonea copertura finanziaria ai sensi della normativa contabile in vigore.

Sulla questione sollevata dal Consigliere Ginolfi, è intervenuta l’Avv. Giannuzzi, ribadendo che:

  • Il Testo Unico D.lgs. 151/2001 contiene una disciplina completa e articolata dell’aborto e del parto volutamente diverse a seconda del tipo di lavoratrice e collocata in Capi diversi del testo normativo.
  • L’interpello richiamato attiene al lavoro dipendente e quindi a fattispecie diversa e non assimilabile alla disciplina dell’indennità in favore delle libere professioniste.
  • L’interpello ha valore di atto amministrativo, e come tale non è fonte del diritto, dovendosi quindi ritenere che qualunque interpretazione in contrasto con fonti primarie del diritto sia recessiva rispetto a queste ultime,
  • La partecipazione finanziaria dello Stato alla indennità di maternità per le libere professioniste è stata istituita dallo stesso D.lgs. 151/2001.
  • Solo un’applicazione coerente con le disposizioni degli artt. 70 ss. del Testo Unico, e segnatamente con l’art. 73, pone l’Ente al riparo da qualsiasi dichiarazione di illegittimità del suo operato.
  • Volutamente non si è fatto cenno alla esiguità dei casi occorsi, che dal 2020 ad oggi sono stati sei, in pratica due per ogni anno.

La Commissione, ha preso atto delle note ministeriali e ha ritenuto ampiamente soddisfacenti le considerazioni in materia dell’Avvocato dell’Ente, Antonietta Giannuzzi, ragioni per cui, il Vice Presidente Pasquale Mazzuca, ha dichiarato terminato l’incontro del 16/06/2022 della Commissione, ringraziando tutti i partecipanti.

Vi terremo informati, come sempre, sugli sviluppi futuri.

Saluti e Buon Lavoro.

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Edmondo Duraccio – Francesco Capaccio – Stefania Damiani – Pietro Di Nono – Fabio Triunfo

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Modificato: 24 Giugno 2022