27 Febbraio 2023

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. GENNAIO  2023

Il 22 Febbraio scorso l’ISTAT ha comunicato coefficiente ed indice per rivalutazione TFR Gennaio 2023 (id: licenziamenti dal 15 gennaio al 14 febbraio 2023) determinandoli in 0,188452% (1,00188452) e 118,3.

LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 32611/2022 DEL 4 NOVEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32611 del 4 novembre 2022, ha confermato la legittimità del licenziamento di una dipendente di un Comune siciliano, quale conseguenza della falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.

Nel caso in trattazione, la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava il reclamo proposto dalla lavoratrice avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che a sua volta aveva disatteso l’impugnazione del provvedimento disciplinare di licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio. La Corte, considerando quanto emerso dall'ordinanza del GIP che aveva disposto la misura cautelare nei riguardi della dipendente basandosi su video riprese, pedinamenti da parte della polizia giudiziaria e dati relativi ai badge di cui in essa si dava atto, rilevava come emergessero vari eventi di timbratura in entrata ed in uscita da parte di altri colleghi che utilizzavano il badge della ricorrente per consentirle di entrare ed uscire in orari differenti e riteneva che le giustificazioni rese dalla lavoratrice fossero irrilevanti e non scalfissero la grave illiceità del comportamento tenuto. L'intenzionalità certa e la gravità, tale da integrare fattispecie penalmente rilevante, erano ritenute dalla Corte d'Appello ragioni idonee a giustificare la congruità della sanzione espulsiva.

La lavoratrice agiva per la cassazione della sentenza lamentando violazione del principio di gradualità e proporzionalità della sanzione ex art. 2106 c.c. e D.lgs. n. 165 del 2001 art. 55, comma 2, oltre che dei principi di coerenza, correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c. ed omessa considerazione di fatti e circostanze rilevanti ai fini del decidere con lesione del D.lgs. n. 165 del 2001 art. 63, comma 2. La Suprema Corte evidenziava come i giudici d’Appello si fossero pronunciati in merito alla proporzionalità della sanzione e sulla richiesta di conversione di essa in una misura conservativa ritenendo inequivocabilmente, in un'analisi completa di dati oggettivi e di atteggiamenti soggettivi, che l'accaduto fosse di gravità massima ed implicitamente non consentisse alcuna diversa sanzione.

In conclusione, la Cassazione rigettava il ricorso confermando la legittimità del licenziamento.

IL REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE SCATTA CON LA PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO MODELLO F24

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 46548 DEL 9 DICEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.46548 del 09/12/2022, ha statuito che il momento consumativo del reato di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D.lgs. n. 74/2000 coincide con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e, pertanto, è privo di rilievo in tale cotesto, l'eventuale mancato computo della compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente non aggiornamento del cosiddetto cassetto fiscale, tali operazioni, successive alla presentazione del modello F24, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente in quanto prive di alcun effetto costitutivo o modificativo.

Nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, si sono pronunciati a conferma della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Gip nei confronti di un soggetto contribuente, indagato per reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di reimpiego di denaro, nonché per il delitto di indebita compensazione di debiti con l'Erario mediante l'utilizzo di crediti inesistenti.

Con la sentenza de qua e con particolare riferimento a tale ultimo reato, gli Ermellini hanno confermato il disposto del Tribunale del riesame che aveva sottolineato come, nel caso in esame, non fosse ravvisabile, in capo all'indagato, alcuna buona fede bensì la piena volontà e rappresentazione di commettere frodi ai danni dell'Erario mediante la monetizzazione e cessione di falsi crediti d'imposta.

In nuce, per la S.C., le esigenze cautelari e la scelta della misura cautelare idonea a soddisfarle erano stati correttamente valorizzati, per la notevole gravità e l'insistita reiterazione dei fatti accertati, oltre alle particolari capacità professionali dell'indagato, ecco pertanto, il richiamo al consolidato orientamento in ordine al momento di perfezionamento del reato.

IN TEMA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA LA MODESTA ENTITA’ DEL FATTO ADDEBITATO NON VA RIFERITA ALLA TENUITA’ DEL DANNO PATRIMONIALE SUBITO DAL DATORE DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N.36861 DEL 15 DICEMBRE 2022.

La Corte di Cassazione – sentenza n°36861 del 15 dicembre 2022 – ha (ri)confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa per il quale rileva l’intensità dell’elemento soggettivo.

Nel caso in specie, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto il ricorso proposto da un lavoratore volto ad impugnare il licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice, noto “colosso” dell’energia.  La Corte, in particolare, aveva ritenuto fondati gli addebiti contestati al lavoratore, consistiti: nell'avere, reiteratamente, intrattenuto colloqui telefonici (oggetto di intercettazione) con un ex dipendente della società indagato nell'ambito di un procedimento penale, fornendo a costui informazioni commercialmente sensibili al fine di consentirgli di compiere operazioni illecite in danno dell'impresa; nell'avere ritirato misuratori di energia senza rilevare la presenza di evidenti segni di manomissione sugli stessi e senza darne comunicazione alle strutture preposte secondo le procedure aziendali in vigore.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore obiettando circa l’operato della Corte per avere omesso "ogni indagine e considerazione circa il pregiudizio reale ed effettivo arrecato all'azienda".

Orbene, la Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando la conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza secondo cui, dalla natura legale della nozione di cui all'art. 2119 c.c. deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abbia valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del Giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

Quanto all'indagine sul pregiudizio arrecato all'azienda, hanno concluso gli Ermellini,  in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro

IL RISARCIMENTO SPETTA ANCHE IN CASO DI LICENZIAMENTO REVOCATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 38183 DEL 30 DICEMBRE 2022

La Corte di Cassazione, sentenza n° 38183 del 30 dicembre 2022, statuisce che il risarcimento del danno previsto per il licenziamento illegittimo spetta anche nell’ipotesi in cui il recesso sia rimasto privo di effetti ed il rapporto di lavoro sia di fatto proseguito.

La decisione deriva dalla vicenda di un lavoratore che aveva impugnato il primo licenziamento irrogatogli, pur essendo lo stesso rimasto privo di effetti in quanto seguito, a distanza di due mesi, da un altro recesso, fondato sulla scadenza dell’appalto cui il ricorrente era adibito.

La Corte d’Appello, fermo restando il riconoscimento dell’illegittimità del primo licenziamento, non riteneva fondate le domande del dipendente volte ad ottenere sia la reintegra che il risarcimento del danno.

I Giudici di Piazza Cavour hanno condiviso la posizione della Corte distrettuale solo parzialmente; difatti, il risarcimento del danno, stabilito dall'art. 18 della L. 300/1970 nella misura minima di cinque mensilità, è comunque dovuto per il solo fatto dell'intimazione di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dalla necessità di un intervento reintegratorio. Per la sentenza ciò significa che, anche quando il rapporto di lavoro non abbia avuto un'effettiva interruzione per effetto dell’illegittimo recesso, perché il datore ha scelto di non eseguirlo e di rinnovarlo per altra causale, il medesimo è tenuto, in ogni caso, a pagare il risarcimento in questione.

CONFERMATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO IN TEMA DI “NUOVA PROVA INDISPENSABILE”

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 401/2023 DEL 10 GENNAIO 2023

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 401/2023 del 10 gennaio 2023, richiamando il principio espresso in tema di “prova nuova indispensabile” ha accolto il ricorso di un lavoratore che veniva dichiarato decaduto dall’impugnativa del licenziamento.

Nel caso in trattazione la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l'opposizione di un lavoratore all'ordinanza con la quale era stato dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza, il ricorso per l'impugnativa del licenziamento intimatogli. La Corte infatti condivideva la sentenza di prime cure con la quale si riteneva mancante la prova dell'avvenuta consegna alla società datrice della raccomandata relativa alla richiesta di conciliazione, con l'esclusione del differimento del termine utile per il deposito del ricorso e con la conseguente decadenza ex art. 6, comma 2, l. n. 604/1966. La produzione, solo in sede di reclamo, del modulo di ricevuta e consegna della raccomandata veniva ritenuta inammissibile.

Il lavoratore ricorreva per la cassazione della sentenza denunciando la violazione dell'art. 1, comma 59, l. n. 92/2012, che espressamente prevede che nella fase di reclamo non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. La Suprema Corte si era già espressa in merito (Cass. civ., sez. Unite n. 10790/2017) affermando il principio di diritto che ritiene “prova nuova indispensabile” quella “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”.

La Cassazione, quindi, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente, in sede di reclamo, ritenuto inammissibile la produzione o, senza motivare sulla indispensabilità di tale documento ai fini decisionali, accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando con l'indicazione di uniformarsi al principio di diritto enunciato nel 2017 dalle Sezioni Unite.

Ad maiora

LA COMMISSIONE SCIENTIFICA ISTITUZIONALE

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 27 Febbraio 2023