28 Dicembre 2016

FESTIVITA’ PREVISTE DALLA LEGGE. MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA E RETRIBUZIONE. COMPETE. RIFIUTO DEL LAVORATORE A PRESTAZIONE LAVORATIVA IN GIORNO FESTIVO. LEGITTIMITA’. CLAUSOLA DEL CCNL CHE OBBLIGA IL LAVORATORE A PRESTAZIONE, OVE RICHIESTA, NEI GIORNI FESTIVI. IRRILEVANZA. MANCATA RETRIBUZIONE DELLA FESTIVITA’ A CAUSA DEL RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE IN TALE GIORNATA. ILLEGITTIMITA’.

 (Cassazione – Sezione  Lavoro – n. 21209   del 19 Ottobre 2016)

 

La sentenza che ci accingiamo a commentare ha una grande importanza in quanto consente di ribadire la differenza tra legge e CCNL nonché la normativa sulle festività nazionali, civili e religiose introdotta nel nostro Ordinamento con disposizioni di diritto positivo.
Il lavoratore, dunque, ha il diritto a non effettuare, in tali giornate, alcuna prestazione lavorativa ed a riceverne, invece, la retribuzione ovvero, ricorrendone le condizioni (id: accordo) ad effettuarla ricevendo, tuttavia, l’importo corrispondente alla festività, una maggiorazione per prestazione in giorno festivo oltre a quello per le ore di prestazione effettuata.
Le “festività” in materia di rapporto di lavoro (id: che attribuiscono il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa pur ricevendo la normale retribuzione) sono disciplinate dall’art. 2 della Legge 27 Maggio 1949 n. 260 con le modifiche introdotte, successivamente, dalle leggi 31 Marzo 1954 n. 90 e 5 Marzo 1977 n. 54 con l’abolizione e reintroduzione nell’Ordinamento di alcune festività.
La legge, dunque, è sovrana nel disciplinare i rapporti di lavoro (id: diritto del lavoro) nella fase di costituzione, svolgimento e cessazione.
La legge, infine è una “fonte del diritto” laddove i CCNL, a cagione dell’inattuazione dell’art. 39 della Costituzione repubblicana, non lo sono!!!
Per questi motivi la legge prevale sempre sui CCNL e sui contratti individuali di lavoro tranne che questi non contemplino condizioni e trattamenti superiori e, pertanto, migliorativi.
Quanto precede è pacifico in dottrina, giurisprudenza e costituisce, nell’ambito delle “fonti del diritto”, una delle prime lezioni nel calendario di preparazione dei praticanti all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro.
Tuttavia, di recente, c’è stato un conflitto tra datore di lavoro e lavoratori in merito alle “festività”, “diniego dei lavoratori ad effettuare la prestazione in giorno festivo” e “mancata retribuzione ai lavoratori della giornata festiva in quanto rifiutatisi, nonostante la previsione del CCNL, di effettuare la prestazione lavorativa”.
La “querelle” è approdata alla Suprema Corte di Cassazione che ha risolto il conflitto tra datore di lavoro e lavoratori con sentenza N. 21209 del 19 Ottobre 2016.

Ecco il fatto storico!!!

Un gruppo di lavoratori si rifiuta di effettuare lavoro festivo nella giornata dell’8 Dicembre (festività), ancorché richiesto dal datore di lavoro ed inserito come clausola in un CCNL, applicato dal datore di lavoro, con la precisazione che di tale obbligo lavorativo nelle giornate festive si è tenuto conto nella determinazione della “parte economica” del predetto CCNL.
Il datore di lavoro, a fronte di tale rifiuto, non retribuisce la festività dell’8 Dicembre considerandola come assenza ingiustificata da parte dei dipendenti. Inevitabile il ricorso dei lavoratori alla Magistratura del Lavoro che, nel merito, condanna, in entrambi i gradi del giudizio,  il datore di lavoro al pagamento in favore dei lavoratori della festività.
La Corte di Appello, in particolare, faceva presente l’origine legislativa delle festività, l’elencazione ed il trattamento economico anche in caso di prestazione evidenziando come tali disposizioni non potessero essere modificate in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva per cui andava respinto e punito il comportamento e l’assunto del datore di lavoro secondo il quale “il lavoratore che non abbia svolto l'attività lavorativa durante la detta festività come nel caso in esame potrebbe rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi indicati dalla disposizione, posto il carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita”.
Per la Corte Territoriale, invece, il diritto a ricevere la retribuzione, pur non lavorando o rifiutando di farlo, in una giornata considerata festiva dalla legge, non poteva risultare nemmeno inciso dall'art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL applicato dal datore di lavoro e ciò a prescindere dalla sua formulazione esplicitante che  nessun lavoratore poteva rifiutarsi dall’effettuare la prestazione lavorativa straordinaria, notturna o festiva salvo giustificato motivo.
Per la Corte Distrettuale tale rifiuto, al più, poteva dar inizio ad un’azione disciplinare ma, giammai, incidere sulla retribuzione della giornata festiva prevista, appunto, direttamente dalla legge.
Il datore di lavoro ricorre in Cassazione per violazione e falsa applicazione della normativa sulle festività e per violazione dell’obbligo di lealtà nell’esecuzione del contratto essendosi i lavoratori rifiutati di effettuare, senza alcuna giustificazione, la prestazione in giorno festivo ancorché tale previsione fosse contenuta in un CCNL applicato nell’unità produttiva e che l’obbligo lavorativo durante le festività era stato ”contrattato” mediante una più favorevole determinazione della retribuzione tabellare.
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 21209 del 19 Ottobre 2016, ha respinto il ricorso.
Gli Ermellini, hanno fatto riferimento, in primis, alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in subiecta materia tra cui le sentenze n. 9176/1997 e del 2004 alle quali intendevano dare continuità e, pertanto, hanno ribadito il “principio” secondo il quale “il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge”.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno, poi, ribadito, conformemente alla sentenza della Corte Distrettuale, che il trattamento economico “ordinario” delle festività deriva direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le disposizioni contrattuali che, al più, potrebbero avere un rilievo disciplinare ma giammai incidere sulle disposizioni economiche stabilite da una legge dello Stato.
Gli Ermellini, dunque, non solo hanno escluso una rilevanza ed una supremazia del CCNL sulla legge quanto non sono entrati nemmeno nel merito delle considerazioni svolte dal ricorrente circa lo “scambio” che vi sarebbe stato tra le Parti del CCNL relativamente alla determinazione di una retribuzione superiore a condizione che vi fosse, ove richiesto, prestazione nelle giornate di festività, giacché, in primis,  il CCNL non era stato mai prodotto durante le varie fasi processuali, non si sapeva in quale incartamento processuale fosse reperibile ed, in ultimo, perché non si comprendeva come tali difese fossero state introdotte nei precedenti gradi del giudizio.
La parte ricorrente è stata condannata anche alle spese processuali.

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

Il Presidente
Edmondo Duraccio

 

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Modificato: 28 Dicembre 2016