13 Giugno 2022

Il Ministero del Turismo fornisce le istruzioni per la concessione di un credito d’imposta in favore delle strutture ricettive

Il Ministero del Turismo, con l’Avviso Pubblico del 26 maggio 2022, ha comunicato le modalità applicative, con accesso alla piattaforma online, per la concessione e autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta in favore delle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, di cui all’art. 79, DL14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il credito d’imposta per strutture ricettive

Con il Decreto Interministeriale 17 marzo 2022, prot. n. 3934, il Ministero del Turismo comunicava le disposizioni applicative per l’attribuzione del suddetto credito d’imposta, in particolare:

  • le tipologie di strutture ricettive destinatarie, le tipologie di interventi ammessi all’agevolazione, le soglie massime di spesa eleggibile, i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
  • le procedure per l'ammissione delle spese per il riconoscimento e la fruizione;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
  • le modalità per il rispetto del limite massimo di spesa.

L’agevolazione de qua, è rivolta alle strutture esistenti dal 1° gennaio 2012, e consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle spese sostenute ed entro un limite massimo di 200.000 euro.

Le strutture ricettive

Per struttura ricettiva ammessa al credito di imposta si intende:

  • la “struttura alberghiera”, quale struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
  • le strutture che svolgono attività agrituristica (id: agriturismo), come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • gli stabilimenti termali di cui all’art. 3 Legge 323/2000;
  • le strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.

Gli interventi agevolabili

Gli interventi agevolabili ammessi sono i seguenti:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività;
  • termali, per i soli stabilimenti termali.

Le domande

Le domande per accedere al credito d’imposta, previa autenticazione SPID, CIE o CNS, devono essere presentate tramite la piattaforma online, dal 13 giugno 2022 e sino alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022. L’istanza dovrà essere compilata dal rappresentante legale dei soggetti richiedenti, come risultante dal Registro delle imprese e firmata, unitamente a tutti gli allegati, con firma digitale.

Il Ministero del Turismo, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, procede alla concessione del credito, in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze, ed alla conclusione delle verifiche istruttorie, entro trenta giorni, procede all’autorizzazione per la fruizione dell’agevolazione.

Successivamente le imprese riceveranno la comunicazione attestante l’importo del credito spettante da utilizzare, esclusivamente, in compensazione in base alle le modalità previste dall’articolo 5, comma 7 del decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

Ricordiamo che il limite delle risorse disponibili è pari a 380 milioni di euro.

Per approfondire

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/Avviso-ex-art1.-79-D.L.-104-2020_signed_7527_22.pdf

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FT

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Modificato: 13 Giugno 2022