6 Agosto 2021

L’ENPACL HA COMUNICATO I NUOVI TERMINI PER LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO E DEL VOLUME D’AFFARI OLTRE CHE PER EFFETTUARE I RELATIVI VERSAMENTI.

HA INOLTRE DEFINITO LE MODALITA’ PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO SOGGETTIVO DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 27 LUGLIO 2021.

 

Il Consiglio di Amministrazione del nostro Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza, nella riunione dello scorso 29 luglio, ha stabilito il nuovo termine per la comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020 nonché per il versamento della prima o unica rata della contribuzione obbligatoria 2021, differendolo ulteriormente al prossimo 31 OTTOBRE 2021.

 

I contributi soggettivi

Repetita iuvant, i contributi soggettivi obbligatori, dovuti dai Consulenti del Lavoro iscritti all'Ente compresi i pensionati iscritti, sono attualmente pari al 12% del reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell'anno 2020. Il reddito minimo imponibile è pari ad euro 18.199, mentre quello massimo è pari a euro 101.699.

Il Regolamento di previdenza e assistenza prevede in favore dei neo iscritti con meno di 35 anni di età, per l'anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, nonché in favore dei pensionati di vecchiaia, anzianità e vecchiaia anticipata, la possibilità di versare la contribuzione soggettiva nella misura del 6% del reddito professionale.

Pertanto, il contributo soggettivo minimo è pari a euro 2.184,00, ovvero euro 1.092,00 nella misura ridotta, mentre quello massimo è pari a euro 12.204,00, euro 6.102,00 nella misura ridotta, ed è corrisposto dagli iscritti in un massimo di 3 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, da ottobre a dicembre 2021.

 

I contributi integrativi

Tutti i Consulenti del Lavoro, applicando il contributo integrativo nella percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, devono procedere al suo relativo versamento, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore, con un importo minimo annuale pari a euro 317,00.      

Il contributo integrativo de quo dovrà essere corrisposto in un massimo di 5 rate mensili consecutive di pari importo, scadenti alla fine di ogni mese, da ottobre 2021 a febbraio 2022.

 

Il Contributo di Maternità

Per l’anno 2020, il contributo di maternità da versare a carico di tutti gli iscritti, è pari ad euro 46,51 e dovrà essere versato con la rata di ottobre 2021.

 

La Dichiarazione Obbligatoria

Entro il prossimo 31 ottobre 2021, tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d'anno all'Albo Professionale, devono comunicare all'Ente, esclusivamente in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2020 nonché versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo, secondo le modalità e scadenze sopra riportate.

Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo. Ciascuna rata deve essere di importo non inferiore a 100,00 euro.

Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e potranno essere pagate mediante:

  • il consueto modello F24;
  • la piattaforma pagoPA.

 

La sintesi del nuovo calendario

Pertanto, per riassumere il nuovo calendario degli adempimenti a carico dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente:

  • la dichiarazione del reddito professionale e volume d’affari potrà essere resa on line sul sito dell’ENPACL dal 15 settembre 2021 al 31 ottobre 2021;
  • il contributo soggettivo potrà essere pagato fino a tre rate scadenti il 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2021;
  • il contributo integrativo fino a 5 rate, il 31 ottobre, 30 novembre, il 31 dicembre 2021 ed anche il 31 gennaio e 28 febbraio 2022;
  • il contributo di maternità dovrà essere versato con la prima rata utile.

Nella home page del sito istituzionale www.enpacl.it è comunque pubblicato il calendario completo delle nuove scadenze nonché le modalità di versamento.

 

I Versamenti Spontanei di Acconto

Accedendo alla propria area riservata dei servizi Enpacl on line, è data la possibilità ad ogni iscritto di effettuare, fino al 30 agosto 2021 VERSAMENTI SPONTANEI IN ACCONTO, che costituiscono mere anticipazioni della contribuzione (id: soggettiva e integrativa) dovuta. 

 

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il differimento de quo, è stato stabilito per poter allineare gli adempimenti e i relativi versamenti con il medesimo termine, previsto dal Decreto Interministeriale del 27 luglio 2021, per la presentazione delle domande di ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2021, introdotto dall’art. 1, c. 20, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

E’ bene sapere che, il limite massimo individuale di esonero è stabilito in EURO 3.000,00 su base annua e riguarda la sola contribuzione soggettiva, sia in misura minima che per l’eccedenza, dovuta per l’anno di competenza 2021. La misura effettiva dell’esonero sarà stabilita con ulteriore decreto ministeriale, tenuto conto dell’attuale stanziamento pari ad un miliardo di euro, nonché dell’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste a tutti gli Enti di Previdenza dei liberi professionisti.

 

I requisiti per l’Esonero Contributivo

Per poter beneficiare dell’esonero in parola, i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL devono essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:

  1. aver percepito per il periodo di imposta 2019 un reddito derivante dall’attività di Consulente del Lavoro non superiore a 50.000 euro. Come indicato nel decreto interministeriale 27 luglio 2021, “il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività”. Sono TASSATIVAMENTE esclusi dall’esonero coloro che nel 2019 non hanno conseguito né un reddito professionale né un fatturato;
  2. aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Tale requisito non si applica nei confronti di coloro che hanno avviato nel corso dell’anno 2020 l’attività di Consulente del Lavoro. Per determinare il calo di fatturato, i professionisti in regime forfettario devono far riferimento al principio di cassa, di cui al precedente punto 1.;
  3. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all’indennità di disponibilità.
  4. non essere titolari di una pensione diretta (id: vecchiaia, vecchiaia anticipata), indipendentemente dalla misura della pensione. Ex adverso, possono beneficiare dell’esonero i pensionati di invalidità;
  5. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. E’ comunque ritenuto in regola anche l’iscritto che ha in corso il versamento a rate della contribuzione pregressa.

 

L’istanza di Esonero

Le domande di esonero devono essere presentate esclusivamente on line dal prossimo 15 SETTEMBRE ed entro il 31 OTTOBRE 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno sarà contenuta un’apposita dichiarazione.

Possono presentare domanda di esonero anche coloro che si sono cancellati dall’Albo professionale nel 2021. Sono invece esclusi dall’esonero i Consulenti del Lavoro neo-iscritti nel corso dell’anno 2021.

 

Accesso ai servizi on line

Il nostro Ente di Previdenza, come la quasi totalità della P.A., ha reso noto che l'accesso ai servizi on line sul sito istituzionale è attualmente consentito tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (id: SPID), la Carta di Identità Elettronica (id: CIE) nonché con l’usuale modalità di accesso tramite credenziali (id: user name e PWD). Con riguardo a questa ultima modalità di accesso, l’ENPACL ha comunicato che le credenziali potranno essere utilizzate solamente fino al 30 settembre 2021, dopodiché i servizi on line potranno essere raggiunti solo con SPID oppure CIE. Pertanto, è opportuno, per gli utenti sprovvisti, di munirsi dello SPID ovvero della CIE.

 

Vi terremo informati, come sempre, su ulteriori iniziative del nostro Ente di Previdenza in favore degli iscritti.

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Capaccio Francesco – Damiani  Stefania – Di Nono Pietro – Triunfo Fabio

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Modificato: 6 Agosto 2021