14 Giugno 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare 12 del 6 giugno scorso, ha fornito chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del d. lgs. 81/2015 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 in materia di apprendistato di primo livello

Il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche da familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine senza incorrere in sanzioni o provvedimenti di disconoscimento del rapporto; tuttavia, a fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, sussiste l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro, anche nell’ipotesi di impresa familiare.

Questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n° 12 del 6 giugno 2022, pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al termine di un lungo percorso di confronto, partito nel 2019, che ha coinvolto i diversi soggetti istituzionali e del mondo del lavoro come le Regioni, l’Istituto contro gli Infortuni sul Lavoro, l’Istituto Previdenziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale documento ha lo scopo esplicito di definire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente e, in tal modo, favorire l'applicazione uniforme del contratto su tutto il territorio nazionale.

Come ricorda la circolare, l’apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all'interno di un percorso scolastico o formativo, ed ha lo scopo di far conseguire un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado tramite un percorso “duale” che si realizza in parte presso un'istituzione formativa (che eroga la formazione esterna) e in parte presso un'impresa (che eroga la formazione interna). Elemento essenziale del contratto è dunque la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze, al fine di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Per attivare il contratto bisogna sottoscrivere il Protocollo formativo che contiene compiti e responsabilità dell'istituzione formativa e dell'impresa, relativamente all'esecuzione del piano formativo dell'apprendista; accanto a questo atto, deve essere definito il percorso formativo mediante la redazione del Piano Formativo Individuale (PFI). Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo in apprendistato viene compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell'efficacia; dunque, l’istituzione formativa ed il datore di lavoro, per il tramite dei rispettivi tutors, assumono un ruolo cruciale nel garantire la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista.

Nell'ottica di rendere agevole la redazione di questi documenti, la circolare allega quattro modelli utilizzabili dalle parti:

  • un documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato;
  • uno schema di dossier individuale;
  • uno schema di piano formativo individuale;
  • un modello di schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formative.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che va considerato quale termine conclusivo del periodo formativo la pubblicazione degli esiti dell'esame finale sostenuto dall'apprendista. Una volta che si verifica tale evento, l'istituzione formativa deve comunicare formalmente al datore di lavoro, tramite Pec, l'esito dell'esame nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, in modo da consentire l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria. Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore di lavoro, nei termini precedentemente indicati, la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.

In ogni caso poiché, alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere come data di fine del periodo formativo il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.

Altro aspetto affrontato è il monte ore contrattuale. A tale riguardo, è necessario, infatti, fornire una indicazione distinta delle ore di formazione esterna, di quella interna e delle ore di prestazione lavorativa svolte dall’apprendista.

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione e sono riconosciute tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, comprese quelle per gli infortuni sul lavoro (con una ripartizione degli oneri tra datore e istituzione formativa).

È infine consentito che l'apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale od operativa situata in una regione diversa da quella dell'istituzione formativa (c.d. apprendistato transregionale), precisando che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell'istituzione in cui viene erogato il percorso.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC

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Modificato: 14 Giugno 2022