30 Agosto 2021

OGGI, 30 AGOSTO 2021, E’L’ULTIMO GIORNO PER VERSARE GLI ACCONTI SPONTANEI DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI ENPACL 2021. DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021. MODALITA’ PER L’ESONERO CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI CUI AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 27 LUGLIO 2021.

 

Oggi, 30 agosto 2021, è l’ultimo giorno per poter effettuare i versamenti spontanei di acconto, in modo da evitare di concentrare negli ultimi quattro mesi dell’anno in corso (id: settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021) il versamento della contribuzione obbligatoria.

Infatti, già da alcuni anni, è consentito effettuare VERSAMENTI SPONTANEI IN ACCONTO ossia anticipazioni della contribuzione, sia soggettiva che integrativa, versando gli importi nella misura che più si preferisce. Ne abbiamo già reso informativa nei precedenti numeri della presente Rubrica ma preferiamo ricordare l’insieme di scadenze ed adempimenti che ci attendono da oggi, 30 agosto, in avanti.

 

Le note operative

Nello specifico, per poter effettuare tali versamenti di acconto, è sufficiente entrare nella propria area riservata dei Servizi on line del sito www.enpacl.it, e selezionare la voce “CONTRIBUZIONE – VERSAMENTI IN ACCONTO”.

Successivamente, si può scegliere l’importo e la modalità di pagamento più conveniente (id: PagoPA o F24), ricordando che la scelta può essere fatta di volta in volta in fase di compilazione della richiesta de qua.

 

La ripartizione degli acconti versati

Al momento di effettuare la dichiarazione del volume d’affari e del reddito professionale entro il prossimo 31 ottobre 2021, l’iscritto può ripartire liberamente l’importo versato a titolo di acconto tra contribuzione soggettiva e integrativa dovuta, senza alcun limite.

 

Il termine per la Dichiarazione Obbligatoria

Come già trattato in precedenti numeri della presente rubrica, il Consiglio di Amministrazione del nostro Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza, ha fissato al 31 ottobre 2021, il termine ultimo per la comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020 nonché per il versamento della prima o unica rata della contribuzione obbligatoria 2021.

 

La Dichiarazione Obbligatoria

Pertanto entro il p.v. 31 ottobre, tutti gli iscritti all’Ente di Previdenza, anche per frazione d'anno, devono comunicare in via telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2020 nonché versare il contributo soggettivo e il contributo integrativo, secondo le modalità e scadenze in basso riportate.

Il numero delle rate può essere liberamente determinato dall'iscritto in sede di dichiarazione, anche differenziando il numero delle rate tra contributo soggettivo e contributo integrativo. Ciascuna rata deve essere di importo non inferiore a 100,00 euro.

Le rate sono consecutive, non sono gravate da interessi e potranno essere pagate mediante:

  • il consueto modello F24;
  • la neonata piattaforma pagoPA.

 

La sintesi del nuovo calendario

Il calendario degli adempimenti per l’anno 2021 a carico dei Consulenti del Lavoro iscritti all’Ente, può essere così riassunto:

  • Dichiarazione del reddito professionale e volume d’affari on line sul sito dell’ENPACL dal 15 settembre 2021 al 31 ottobre 2021;
  • Versamento contributo soggettivo fino a tre rate scadenti il 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre 2021;
  • Versamento contributo integrativo fino a 5 rate, il 31 ottobre, 30 novembre, il 31 dicembre 2021 ed anche il 31 gennaio e 28 febbraio 2022;
  • Versamento contributo di maternità con la prima rata utile.

 

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Entro lo stesso termine del 31/10/2021, i Consulenti del Lavoro possono presentare domanda di ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2021, così come previsto dall’art. 1, c. 20, della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

Il limite massimo individuale di esonero risultata stabilito in 3.000,00 euro su base annua per la sola contribuzione soggettiva, sia in misura minima che per l’eccedenza, dovuta per l’anno di competenza 2021, ma la misura effettiva dell’esonero, sarà stabilita con ulteriore decreto ministeriale, tenuto conto dell’attuale stanziamento pari ad un miliardo di euro, nonché dell’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste a tutti gli Enti di Previdenza dei liberi professionisti.

 

I requisiti per l’Esonero Contributivo

Per poter beneficiare dell’esonero in parola, gli iscritti all’ENPACL devono essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:

  1. aver percepito per il periodo di imposta 2019 un reddito derivante dall’attività di Consulente del Lavoro non superiore a 50.000 euro. Come indicato nel decreto interministeriale 27 luglio 2021, “il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti l’attività”. Sono TASSATIVAMENTE esclusi dall’esonero coloro che, nel 2019, non hanno conseguito né un reddito professionale né un fatturato;
  2. aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Tale requisito non si applica nei confronti di coloro che hanno avviato nel corso dell’anno 2020 l’attività di Consulente del Lavoro. Per determinare il calo di fatturato, i professionisti in regime forfettario devono far riferimento al principio di cassa, di cui al precedente punto 1;
  3. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, con la sola esclusione del contratto di lavoro intermittente, senza diritto all’indennità di disponibilità.
  4. non essere titolari di una pensione diretta (id: vecchiaia, vecchiaia anticipata), indipendentemente dalla misura della pensione. Ex adverso, possono beneficiare dell’esonero i pensionati di invalidità;
  5. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria. E’ comunque ritenuto in regola anche l’iscritto che ha in corso il versamento a rate della contribuzione pregressa.

 

L’istanza di Esonero

Le domande di esonero devono essere presentate esclusivamente on line dal prossimo 15 SETTEMBRE ed entro il 31 OTTOBRE 2021, in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno sarà contenuta un’apposita dichiarazione.

Possono presentare domanda di esonero anche coloro che si sono cancellati dall’Albo professionale nel 2021. Sono invece esclusi dall’esonero i Consulenti del Lavoro neo-iscritti nel corso dell’anno 2021.

 

Credenziali non più utilizzabili per i servizi on line

L’ENPACL, come ormai la totalità della P.A., ha reso noto che l'accesso ai servizi on line sul sito istituzionale è attualmente consentito tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (id: SPID), la Carta di Identità Elettronica (id: CIE) nonché con l’usuale modalità di accesso tramite credenziali (id: user name e PWD). Con riguardo a questa ultima modalità di accesso, anche per il nostro Ente di Previdenza le credenziali potranno essere utilizzate solamente fino al 30 settembre 2021, dopodiché i servizi on line potranno essere raggiunti solo con SPID oppure CIE. Pertanto, è opportuno, prima di tale data, di munirsi di SPID ovvero della CIE.

 

Vi terremo informati, come sempre, su ulteriori iniziative del nostro Ente di Previdenza in favore degli iscritti.

 

Saluti

I delegati ENPACL della Provincia di NAPOLI

Duraccio Edmondo – Capaccio Francesco – Damiani  Stefania – Di Nono Pietro – Triunfo Fabio

Condividi:

Modificato: 30 Agosto 2021