10 Luglio 2023

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLO SGRAVIO UNDER 36

INPS – CIRCOLARE 22 GIUGNO 2023 N. 57

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’INPS è intervenuto il 22 giugno u.s. con la circolare n° 57 per fornire le istruzioni applicative dell’esonero contributivo totale a carico del datore di lavoro in favore delle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore ai 36 anni di età (limite di 35 anni e 364 giorni al momento dell’assunzione), che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

La circolare individua sia le modalità operative riguardanti l’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato venutesi ad instaurare nel periodo compreso tra luglio-dicembre 2022 (che prevedono un tetto massimo di 6.000,00 € annui) sia quelle intervenute nel periodo gennaio-dicembre 2023 con soglia di 8.000,00 € annui.

A tal proposito:

  • nel primo caso, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500,00 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
  • nel secondo caso, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Sebbene si tratti di un esonero totale, ci sono alcune voci da scomputare poiché non oggetto di sgravio:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione degli esoneri in commento le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Inoltre, si fa presente che, nei casi di trasformazione dei rapporti a termine, si procederà alla restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40 per cento (ex art. 2, comma 30, della legge 92/2012).

L’istituto poi inserisce un elenco dettagliato delle condizioni sia generali che specifiche per la legittima fruizione dell’agevolazione. In ordine alle condizioni generali si ricorda, a titolo esemplificativo, che:

  • è necessario rispettare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto – la propria volontà di essere riassunto;
  • è necessario che l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data di licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
  • vi sia regolarità contributiva ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • si rispettino le norme a tutela delle condizioni di lavoro e gli altri obblighi di legge;
  • si rispettino gli accordi e i CCNL, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre:

  1. il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata. Infatti, se il lavoratore, per il quale è stato già parzialmente fruito l’esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell’agevolazione per i mesi residui spettanti e ciò indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione;
  2. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti e nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  3. con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso contrario prevale il criterio cronologico e beneficia dello sgravio il datore che provvede per primo all’assunzione;
  4. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all’articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  5. analogamente, la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  6. nell’ipotesi in cui l’agevolazione venga revocata a causa del licenziamento del lavoratore entro i primi 9 mesi dall’assunzione il periodo fruito che l’INPS dovrà recuperare deve essere comunque computato nel calcolo del periodo residuo spettante al medesimo o altro datore di lavoro.

Nell’ipotesi di cessazione anticipata e successiva riassunzione da parte del medesimo o atro datore di lavoro, il periodo residuo incentivato ai sensi dell’art. 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di Bilancio 2023) può essere riconosciuto solo se la riassunzione avviene entro il 31 dicembre 2023. Laddove il rapporto venga re-instaurato in data successiva, nell’eventuale periodo residuo verrà riconosciuto l’esonero originariamente previsto dalla L. 205/2017, pari al 50% dei contributi (in luogo del 100% previsto per il 2023), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Gli esoneri contributivi in trattazione non sono cumulabili con altri incentivi quali donne svantaggiate e Decontribuzione sud. Tuttavia, è possibile usufruire prima dell’esonero donne per contratti a tempo determinato e poi dell’esonero under 36 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Il recupero delle pregresse mensilità (da luglio 2022 a dicembre 2022 e da gennaio 2023 alla data di pubblicazione della presente circolare) può essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Infine, l’Istituto sottolinea che, qualora i datori di lavoro abbiano temporaneamente fruito di altri esoneri (es. Decontribuzione sud) in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, potranno beneficiare dello sgravio under 36 previa restituzione delle agevolazioni già godute.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FC

 

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Modificato: 1 Agosto 2023