14 Luglio 2023

L’INPS INFORMA CIRCA L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA MANCATA ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

INPS – Messaggio n.2535 del 06 luglio 2023
 

L’INPS con il messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 informa di star inviando un avviso a tutti i contribuenti parasubordinati e professionisti senza cassa che, pur versando la contribuzione in qualità di collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, lavoratore autonomo occasionale o libero professionista, non risultano iscritti alla gestione separata.

L'Istituto, infatti, tramite l’applicazione “MyINPS” e la posta elettronica ha avviato una campagna di informazione con la quale comunica ai soggetti interessati l’assenza dell’iscrizione invitandoli ad effettuarla.

L’iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall’articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sia sui lavoratori per i quali l’obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente, c.d. lavoratori parasubordinati, sia sui lavoratori autonomi professionisti.

Nella comunicazione di cui trattasi viene specificato che in assenza di specifica istanza di iscrizione, e nel caso in cui il contribuente non provveda a regolarizzare, la procedura informatica dell’Istituto registrerà quale data di iscrizione la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati per i parasubordinati. Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l'iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell'assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l'adempimento dell'iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all'Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività.

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l'iscrizione prevede in automatico l'apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

Il messaggio in commento rimanda all’allegato n. 1in cui sono riportate le risposte alle domande più frequenti poste dai contribuenti.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo             

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 25 Settembre 2023