18 Luglio 2023

FORNITE LE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CIGS EX D.L. N. 48/2023

INPS – MESSAGGIO N. 2512 DEL 4 LUGLIO 2023

Con il messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l’INPS ha fornito istruzioni operative in merito alla gestione della CIGS, secondo quanto disposto dal D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023.

Tra le disposizioni del cosiddetto Decreto Lavoro, infatti, è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro di chiedere un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria nel biennio 2022 – 2023, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la tutela del reddito dei lavoratori interessati.

Nello specifico, l’art. 30 del decreto suindicato prevede per le aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non abbiano potuto completare i piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro, un ulteriore periodo di CIGS nel biennio 2022 – 2023, collocato in continuità con il precedente periodo autorizzato e compreso tra il 1° ottobre 2022 ed il 31 dicembre 2023, per complessivi 15 mesi.

L’ulteriore periodo di CIGS viene quindi riconosciuto in deroga a tutti i limiti temporali previsti dal D.Lgs n. 148/2015, compreso quello previsto dall’art. 22 comma 4 e relativo al numero di ore autorizzabili, che non può essere superiore all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva coinvolta, inoltre, allo stesso periodo non saranno applicabili le disposizioni normative in materia di consultazione sindacale previste dallo stesso D.Lgs. n. 148/2015.

Dal punto di vista operativo, la domanda potrà essere inoltrata attraverso il nuovo “Sistema Unico” per le integrazioni salariali all’interno del quale dovrà essere utilizzato il nuovo codice: “147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/2023”.

Nel documento in oggetto, l’ente previdenziale evidenzia che, trattandosi di una misura straordinaria concessa entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per il 2023 e di 0,9 milioni di euro per il 2024, sarà suo compito monitorare i limiti dei flussi di spesa, raggiunti i quali non potranno più essere emessi provvedimenti di autorizzazione, sarà quindi necessario, ai fini di una corretta attività di monitoraggio, che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avvenga con la sola modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/MS

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Modificato: 25 Settembre 2023