19 Luglio 2023

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”: ULTERIORI CHIARIMENTI

INPS – Messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023

 

L’INPS con il messaggio n. 2547 del 6 luglio 2023 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'accesso alla pensione anticipata denominata "Opzione Donna" prevista dall'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, in particolare riguardo alla possibilità di riscattare periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996, utilizzando il calcolo "a percentuale" per effetto dell’esercizio della facoltà di sistema contributivo.

In particolare, con il messaggio n.4560 del 21 dicembre 1021 veniva stabilito, in via eccezionale, che l'esercizio dell'opzione al sistema contributivo non precludeva il diritto alla pensione anticipata opzione donna, a condizione che fossero soddisfatte alcune condizioni aggiuntive. Queste condizioni consistevano nel perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione anticipata opzione donna al momento della presentazione della domanda di riscatto, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare e nell’aver esercitato l'opzione al sistema contributivo e presentato la domanda di riscatto prima della pubblicazione del citato messaggio. L’applicazione della menzionata previsione di carattere eccezionale era inoltre subordinata all’ulteriore condizione della presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Con il messaggio in commento l’Istituto dispone che la previsione di carattere eccezionale, così come sopra descritta, al ricorrere di tutte le condizioni sopra indicate, trova applicazione anche nei casi di presentazione della domanda di pensione anticipata c.d. opzione donna in data successiva al 31 dicembre 2021.

Di conseguenza, l'esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell'onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata opzione donna. L’Istituto, infine, precisa che le domande di pensione anticipata opzione donna devono essere pertanto rivalutate in base alle indicazioni fornite e le richieste respinte possono essere riesaminate su richiesta delle parti, a meno che il diritto non sia stato negato con una sentenza passata in giudicato. I ricorsi amministrativi in corso devono essere rivalutati seguendo i criteri illustrati nella comunicazione.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

             

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 25 Settembre 2023