21 Luglio 2023

LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA “ROTTAMAZIONE QUATER” SONO DOVUTE SENZA POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE CON EVENTUALI CREDITI

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA INTERPELLO N° 372 DEL 7 LUGLIO 2023


L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n° 372 del 7 luglio 2023, ha confermato che le somme dovute conseguentemente alla definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione-quater) sono escluse da eventuali compensazioni con eventuali crediti.

Con il quesito posto, un contribuente ha chiesto conferma circa la possibilità di utilizzare un credito Iva in compensazione per il pagamento di tutti i debiti che risultano dall'adesione alla definizione agevolata.

Sul punto, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, hanno ricordato che, ai sensi del comma 232, art. 1, Legge n°197/2022, “il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024”.

Con riferimento alle modalità di versamento, il comma 242 stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;

b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Con ogni evidenza, dunque, ai fini del valido perfezionamento della definizione in parola, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate dal citato comma 242, che non contemplano il versamento e la compensazione – tramite Modello F24

In questo senso, hanno continuato i tecnici dell’AdE, si era già espressa la Circolare 20 agosto 2020, n°25, in occasione della c.d. “rottamazione ter” ex art. 3, D.L. 23 ottobre 2018, n°119.

Non sarà possibile, pertanto, utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ''commerciali'' vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui eventualmente si dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/PDN

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Modificato: 25 Settembre 2023