24 Luglio 2023

APPROVATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA AGEVOLAZIONI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE

Commissione Europea – Comunicato Stampa del 19/06/2023

Con comunicato stampa del 19 giugno 2023, la Commissione europea ha approvato le misure per sostenere il costo del lavoro delle imprese italiane, vale a dire le agevolazioni per le assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate realizzate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Gli esoneri contributivi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di stato, adottato il 9 marzo scorso per far fronte da un lato alla doppia transizione ecologica e digitale, dall’altro alla crisi economica indotta dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. Quella del 9 marzo è la terza proroga del Quadro Temporaneo, già modificato nel luglio 2022 e successivamente il 28 ottobre dello stesso anno. In particolare, l’aiuto deve rientrare nelle seguenti soglie:

  • 250.000,00 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di beni agricoli;
  • 300.000,00 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2.000.000,00 euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori.

La Commissione ha ritenuto le agevolazioni necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’art. 107 paragrafo 3 lett. b) del TFUE. 

I due esoneri sono stati previsti dapprima dalla legge di bilancio 2021, per gli anni 2021 e 2022 (ma autorizzati fino al 30 giugno 2022) e successivamente dalla legge di bilancio 2023. 

A tal proposito, è bene ricordare i requisiti ed il contenuto specifico delle agevolazioni.

1. Assunzioni giovani under 36 

L’art. 1 comma 297 della L. 197/2022 estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020. L’esonero è concesso:

  • nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua;
  • per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; 
  • ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’esonero totale dal versamento dei contributi non si applica:

  • ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico;
  • alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato;
  • alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l’esonero del 100 per cento. 

2. Assunzioni donne svantaggiate

L’art. 1, comma 298, della L.197/2022 estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020.

L'agevolazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dunque dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Lo sgravio de qua non si applica a premi e contributi dovuti all’Inail che rientrano, invece, nel cappello dello strutturale esonero, nella misura del 50 per cento, come previsto dalla Legge Fornero.

L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FC

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Modificato: 25 Settembre 2023