26 Luglio 2023

CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI RECUPERO DELLE MENSILITA’ PREGRESSE IN ORDINE ALL’ESONERO UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE

INPS – MESSAGGIO 2598 DEL 10 LUGLIO 2023

 

L’INPS con il messaggio n° 2598 del 10 luglio 2023, fornisce le istruzioni operative per la fruizione degli esoneri contributivi spettanti ai datori di lavoro per le assunzioni di giovani under 36 e per le assunzioni di donne cd. svantaggiate.

In particolare, è stato precisato che, relativamente alle assunzioni/trasformazioni under 36 effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022.

  • Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, il recupero delle mensilità pregresse fino al mese di giugno 2023 potrà essere effettuato esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023 con i codici “E3” ed “E4”.
  • Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023 il recupero delle mensilità pregresse fino al mese di giugno 2023 potrà essere effettuato esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023 con i codici “U3” ed “U4”.

L’Istituto previdenziale precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come arretrate.

 

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni donne cd. svantaggiate effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, misura successivamente prorogata come illustrato nel messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022.

  • Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, il recupero delle mensilità pregresse fino al mese di giugno 2023 potrà essere effettuato esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023 con i codici “3K”.
  • Per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023 il recupero delle mensilità pregresse fino al mese di giugno 2023 potrà essere effettuato esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023 con i codici “4K”.

Anche in questo caso si precisa che le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come arretrate.

L’Istituto fornisce inoltre alcuni chiarimenti anche sul regime degli Aiuti di Stato applicabile ai rapporti di lavoro stipulati a scopo di somministrazione rettificando, di fatto, le indicazioni già fornite con le Circolari n. 57 (esonero under 36) e n. 58 (esonero donne svantaggiate) del 2023, che avevano erroneamente individuato in capo all’agenzia per il lavoro l’onere di non superare il massimale previsto in materia di Aiuti di Stato.

Nel Messaggio INPS, in piena aderenza alle istanze promosse dall’Associazione, viene adesso correttamente precisato che “l’onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a carico dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione”.

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/FC

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Modificato: 25 Settembre 2023