28 Luglio 2023

LA CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA N° 149 DEL 18 LUGLIO SCORSO, HA PRECISATO CHE LA PROCEDURA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO È ACCESSIBILE ANCHE PER I DATORI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO.
Corte Costituzionale – Sentenza n.149 del 18/07/2023
 

La Consulta, con la sentenza in epigrafe, ha affermato che anche i datori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, pur se sprovvisti del relativo permesso di lunga durata, possono accedere alla procedura volta all’emersione del lavoro sommerso.
La pronuncia in esame ha riguardato l’opposizione giudiziale di un datore avverso il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato la sua domanda di emersione del lavoro sommerso, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, perché titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari ma sprovvisto di quello di lungo periodo.
Il TAR Liguria, investito del caso, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale -per contrasto con l’art. 3 Cost.- del citato art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19M” convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevede che la domanda per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare possa essere presentata da datori di lavoro stranieri solo se in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non anche se regolarmente soggiornanti in Italia.
La Corte costituzionale ha rilevato, preliminarmente, che la norma censurata risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione del lavoro irregolare eccessivamente restrittivo.
Ciò, continua la sentenza, appare ancor più evidente se si tiene conto del fatto che detta procedura persegue uno scopo socialmente apprezzabile, a tutela, oltre che delle parti direttamente coinvolte, dell’interesse pubblico generale alla regolarità e trasparenza del mercato del lavoro.
Su tali presupposti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020, in quanto, riducendo eccessivamente la platea dei datori abilitati ad attivare la procedura di emersione del lavoro “nero”, compromette la realizzazione degli obiettivi dalla stessa perseguiti, finendo così per ledere il principio di ragionevolezza.

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/FC

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Modificato: 25 Settembre 2023