31 Luglio 2023

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI DAL RISCHIO DA “STRESS TERMICO”

INL – NOTA N. 5056 DEL 13 LUGLIO 2023

 

Con nota n. 5056 del 13 luglio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato ai propri uffici territoriali le linee guida in materia di tutela dei lavoratori con riferimento al rischio legato ai danni da calore, integrando le indicazioni già condivise nella nota prot. n. 4753 del 26 luglio 2022.

In ragione dell’ondata di caldo intenso che sta investendo il nostro Paese, l’INL ha richiamato l’attenzione sui profili di tutela dei lavoratori, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in fase di attività di informazione e prevenzione, al fine di fornire ai lavoratori ed ai datori di lavoro tutti gli elementi utili alla conoscenza degli effetti delle temperature elevate sull’ambiente di lavoro.

L’esposizione al calore intenso, infatti, comporta l’aumento del rischio infortunistico e ad essere maggiormente interessate dal fenomeno sono le mansioni svolte all’aperto in maniera non occasionale nel settore dell’edilizia civile e stradale, nel comparto estrattivo e marittimo e nel settore agricolo e della manutenzione del verde. Inoltre, altri fattori possono concorrere ad un aggravamento del rischio quali: l’orario di lavoro (se l’attività viene svolta nella fascia oraria più calda, compresa tra le 14 e le 17), il tipo di attività affidata al dipendente, qualora questa comporti un intenso sforzo fisico, l’ubicazione del luogo di lavoro, la dimensione aziendale e le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, genere, particolari condizioni di salute pregresse).

Orbene, il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, durante lo svolgimento di un eventuale accesso ispettivo dovrà, quindi, essere posta attenzione alla presenza nel DVR e nel POS della valutazione del rischio da calore, con applicazione, in caso di carenza, di quanto già previsto dalla nota prot. n. 4753 del 26 luglio 2022, ossia la sospensione immediata dei lavori o delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico, che potranno essere ripresi solo a condizione dell’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da cosiddetto “stress termico” e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, vengono individuate all’interno del documento una serie di fonti, con informazioni relative alle strategie ed alle tecniche di misura, nonché di controllo del microclima:

https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/stress-termico.html.

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Infine, nel documento in oggetto, l’Ispettorato evidenzia la possibilità per le aziende di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo”, in ragione di temperature superiori ai 35° centigradi, allegando la relazione tecnica con indicazione delle giornate di sospensione o riduzione dell’attività e con specificazione della lavorazione in atto nelle giornate indicate, senza però la necessità di includere né bollettini meteo, né dichiarazioni che attestino l’entità delle temperature.

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/MS

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Modificato: 25 Settembre 2023