1 Agosto 2023

CRITERI PER LA NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI DI PROLUNGAMENTO PER I LAVORATORI MARITTIMI

INPS – Circolare n.66 del 20/07/2023

 

L’INPS, con la circolare n. 66 del 20 luglio 2023, fornisce le istruzioni amministrative in merito all’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2022, che ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento dei periodi di effettiva navigazione mercantile.

La sentenza citata riguarda l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 relativamente alla disciplina del trattamento di fine rapporto e le norme in materia pensionistica per i lavoratori marittimi.

La sentenza ha esteso il principio della "neutralizzazione" anche ai periodi di prolungamento di cui all'articolo 24 della legge n. 413 del 1984, che prevede la prolungazione dei periodi di effettiva navigazione mercantile al fine dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche. La Corte ha stabilito che se tale prolungamento determina un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione per i lavoratori marittimi che hanno raggiunto il diritto a pensione, i periodi di prolungamento devono essere neutralizzati e non considerati nel calcolo pensionistico.

La neutralizzazione si applica solo ai periodi di prolungamento nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione e non è consentito neutralizzare periodi superiori alle 260 settimane antecedenti il trattamento pensionistico. Inoltre, se un periodo di prolungamento è parzialmente necessario per il diritto alla pensione, solo la parte non necessaria può essere neutralizzata.

La circolare in parola specifica che le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo e misto. Per applicare la neutralizzazione ai trattamenti pensionistici già in essere, è necessario presentare una richiesta specifica. I trattamenti già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, a meno che non ci sia una sentenza passata in giudicato con esito negativo per l'assicurato.

L'obiettivo di questa circolare è chiarire i criteri di applicazione della sentenza e fornire indicazioni agli organismi preposti affinché le decisioni relative al calcolo delle pensioni siano coerenti con la sentenza della Corte costituzionale, al fine di ridurre il contenzioso amministrativo e giudiziario.

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 25 Settembre 2023