4 Agosto 2023

L’INAIL INDICA LE MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO DI LAVORATORI STRANIERI

INAIL – CIRCOLARE N. 32 DEL 18 LUGLIO 2023

 

Con la circolare n. 32 del 18 luglio 2023, l’INAIL ha comunicato la sottoscrizione di un accordo con il Ministero della Salute, datato 23 novembre 2022, con il quale si è disciplinato il flusso informativo e finanziario dei rimborsi, che devono essere effettuati dall’Istituto per conto del Ministero della Salute nell’ambito delle prestazioni sanitarie derivanti da infortunio sul lavoro e malattia professionale, in favore di lavoratori assicurati ed anticipate dagli Stati aderenti ai Regolamenti CE n. 883/2004e n. 987/2009 e successive modificazioni.

Come noto, il quadro normativo in materia prevede che in caso di prestazioni sanitarie erogate da Stati UE, SEE e Svizzera in favore di lavoratori infortunati in Italia, il rimborso degli oneri gravi sul Ministero della salute per le prestazioni di natura sanitaria/ospedaliera, mentre restano a carico dell’INAIL gli oneri relativi alle prestazioni in natura previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelle attribuite a seguito della riforma sanitaria.

Dal 2019, con l’introduzione del sistema EESSI Electronic Exchange of Social Security Information, strutturato secondo il principio per il quale l’ente che autorizza la prestazione deve provvedere al rimborso dei relativi oneri economici verso l’Ente creditore estero, è stata determinata una scissione delle competenze tra il Ministero della Salute per gli eventi di malattia e l’INAIL per gli eventi infortunio.

Orbene, nel protocollo sottoscritto tra il Ministero e l’INAIL, vengono disciplinati gli adempimenti a carico delle parti. In particolare, l’INAIL invierà a mezzo PEC al Ministero della Salute i moduli SED DA010 e i modelli E125, relativi al rimborso per prestazioni sanitarie, nonché l’elenco dei nominativi forniti dalle istituzioni estere entro un mese dal loro ricevimento. Il Ministero della salute effettuerà quindi una verifica dei presupposti di diritto delle prestazioni erogate, nonché della congruità delle richieste, versando comunque all’INAIL, entro 12 mesi, ovvero entro 30 mesi, in caso di contestazione delle somme, quanto dovuto a titolo di rimborso.

In ogni caso, qualora il Ministero della salute non osservi i termini indicati, al fine di evitare l’insorgenza di interessi di mora, l’INAIL effettuerà comunque il rimborso agli Stati creditori entro i termini di 18 o 36 mesi fissati dai Regolamenti CE.

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/MS

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Modificato: 25 Settembre 2023