5 Settembre 2023

CIRCOLARE INPS N. 68 DEL 21 LUGLIO 2023: INCENTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI NEET

INPS – Circolare n.68 del 21/07/2023

L’INPS, con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023, rende note le modalità operative per la gestione degli adempimenti connessi all’incentivo per l’assunzione di giovani NEET previsto dal D.L. n. 48 del 04/05/2023.

In Italia il 19% dei giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, si tratta dei cosiddetti NEET (acronimo di “Not in employment in education and training”) ossia giovani che non lavorano e che non sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione, una platea che ricomprende circa 1,6 milioni di potenziali lavoratori. L’elevato numero di Neet deriva in larga parte dalle inefficienze nella transizione dalla scuola al lavoro, molti giovani all’uscita dal sistema formativo si trovano carenti di adeguate competenze e sprovvisti di esperienze richieste dalle aziende. Al fine di favorire le nuove assunzioni di questa categoria di giovani lavoratori, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, valido per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per una durata di 12 mesi.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante nei confronti di giovani che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. 

Oltre ai suddetti requisiti, in forza del rinvio operato all’art. 27 del DL Lavoro al regolamento UE 651/2014, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra elencati, venga rispettato, in via alternativa, una delle seguenti condizioni: 

  • Il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il beneficio in parola è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dall’articolo 31 del D.lgs. 150/2015, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ed al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014. L’assunzione, inoltre, deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti; per la verifica dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Il beneficio è espressamente cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge di Bilancio 2023, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

 

L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate su tutto il territorio nazionale, nei limiti delle risorse stanziate. Le istanze dovranno essere presentate, a partire dal 31 luglio avvalendosi del modulo di istanza on line “NEET23”, disponibile a partire dal 31 luglio 2023 all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it e saranno considerate dall’Istituto in base all’ordine di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.  Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
  • se per la medesima assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

L’Istituto provvederà a verificare se il soggetto per cui si richiede l’incentivo è iscritto al programma Garanzia Giovani ed entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta informerà circa l’accoglimento o meno dell’istanza. Il datore di lavoro entro 7 giorni ha l’onere di effettuare l’assunzione e di darne comunicazione, a pena di decadenza, entro i successivi 7 giorni di calendario chiedendo la conferma della prenotazione effettuata. Un’ulteriore scadenza da tenere in considerazione è quella del 28 febbraio 2025, data entro la quale, a pena di decadenza, devono essere recuperate le quote di incentivo spettanti mediante denuncia contributiva.

 

I datori di lavoro che intendano fruire dell’esonero, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti “NEET”, devono indicare nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento “Contributo”, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all’interno “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

– nell’elemento “CodiceCausale” il nuovo valore “NE23” o “NC23”.

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 25 Settembre 2023