6 Settembre 2023

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE CASSA INTEGRAZIONE PER TEMPERATURE ELEVATE

INPS – Messaggio n.2729 del 20/7/2023

 

Con il mess. n° 2729 del 20 luglio 2023, l’INPS torna ad affrontare la questione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale riconducibile alle eccezionali ondate di calore che si stanno registrando nelle ultime settimane. 

Come già sottolineato dall'Istituto con circolari e messaggi ormai datati (circ. Inps n. 139 del 1° agosto 2016 e mess. Inps n. 1856 del 3 maggio 2017), per particolari lavorazioni è prevista la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di temperature elevate con contestuale ricorso a trattamenti di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”. Il ricorso è consentito quando le temperature, reali o percepite, sono superiori a 35 gradi. 

In merito, l’Istituto precisa che anche temperature inferiori a 35° possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. 

Il riferimento alla temperatura percepita, però, non rimette la valutazione alla soggettività dell’individuo, in quanto la temperatura a cui ci si riferisce è quella rilevata nei bollettini meteo, tenuto conto del tasso di umidità, delle particolari tipologie di attività e delle modalità con le quali sono svolte. 

Pertanto, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni sui dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Le medesime considerazioni possono essere svolte anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura. 

Il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile anche in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La normativa richiede però che le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori. 

A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla Legge di Bilancio 2022, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. 

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/FC

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Modificato: 25 Settembre 2023