7 Settembre 2023

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: DAL 1° AGOSTO 2023 È OPERATIVA LA PROCEDURA PER L’INVIO DELLE RICHIESTE DI CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE, RIFERITE AL PERIODO DI IMPOSTA 2022

 

ART. 9 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N.4, CONV. IN LEGGE 28 MARZO 2022 N. 25
L’articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, ha esteso anche per l’anno di imposta 2022, le disposizioni previste dall’articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ed ha quindi concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.
Si ricorda, in ordine alle diverse proroghe succedutesi nel tempo, che la versione di abbrivio  del tax credit sponsorizzazioni risale agli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, prorogato al 2021, successivamente esteso agli investimenti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e poi a quelli realizzati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, nonché, da ultimo, per quelli eseguiti dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 dall’articolo 37 del Dl 75/2023.
L’investimento in campagne pubblicitarie, sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive. deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Sono, inoltre, espressamente escluse dall’agevolazione le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Conseguentemente, la domanda di riconoscimento del suddetto contributo deve essere effettuata tramite la piattaforma online www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/ che è stata attivata dal Dipartimento per lo sport il giorno 1° agosto 2023; non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diversa da quella prevista e al di fuori dei termini stabiliti (ovvero dal 1-8-2023 al 29-09-2023). Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.
Il bonus per le sponsorizzazioni sportive può essere utilizzato esclusivamente in compensazione utilizzando il modello F24 a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi.
Coloro che usufruiranno di tale credito d’imposta, dovranno indicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo.
Sul sito internet del Dipartimento per lo sport all’indirizzo: https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2022/faq-2022/ sono presenti numerose faq di ausilio alla compilazione della domanda di riconoscimento.
Da ultimo, per informazioni e quesiti è possibile scrivere a servizioprimo.sport@governo.it specificando nell’oggetto “sponsorizzazioni sportive 2022”.

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/PDN

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Modificato: 25 Settembre 2023