8 Settembre 2023

L’INL FORNISCE CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI

INL – NOTA N. 1369 DEL 7 AGOSTO 2023

Con la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, l’INL ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello per lo svolgimento di attività stagionali.

Nel documento in oggetto, in particolare, l’ispettorato Nazionale del Lavoro risponde al quesito formulato dall’Ispettorato Interregionale del lavoro di Venezia riguardante i requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, con riferimento alla possibilità per uno studente di svolgere la mansione di cuoco in un’attività a carattere stagionale solo se proveniente da un istituto alberghiero.

Come noto, il contratto di apprendistato di primo livello è disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 ed ha lo scopo di affiancare, alla formazione professionale svolta dagli istituti, la formazione effettuata in azienda, un percorso duale quindi, ai fini del conseguimento della qualifica o diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria e del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Orbene, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.I. del 12 ottobre 2015, con il quale sono stati definiti gli standard formativi ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, l’istituzione formativa, d’intesa con il datore di lavoro, informa i giovani riguardo agli sbocchi occupazionali attraverso iniziative di informazione volte a diffondere la conoscenza degli aspetti educativi, nonché la coerenza tra le attività svolte dal datore di lavoro e la qualifica da conseguire.

Da quanto affermato, a parere dell’Ispettorato, deve dedursi la necessaria correlazione tra standard formativi e professionali. Tale conclusione risulta ulteriormente confermata dalle indicazioni fornite nel Manuale Operativo allegato alla circolare interpretativa del citato art. 43, secondo le quali il datore di lavoro è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del percorso di apprendistato, accertando la coerenza tra l’attività lavorativa ed il titolo di studio, infatti, la stretta correlazione tra percorso di istruzione ed attività lavorativa risulta essere necessaria ai fini della certificazione finale, che dovrà essere rilasciata dall’istituzione di provenienza dello studente.

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/MS

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Modificato: 25 Settembre 2023