12 Settembre 2023

PUBBLICATA LA NUOVA VERSIONE DEL MODELLO OT23 – ANNO 2024

INAIL – COMUNICATO DEL 3 AGOSTO 2023

Lo scorso 3 agosto l’INAIL, con un comunicato pubblicato sul proprio portale istituzionale, ha reso disponibile la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024.

Il modello è utilizzabile per accedere alla riduzione dei premi in presenza a seguito di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori per legge (D.lgs 81/08). La domanda deve essere presentata in sede di autoliquidazione 2023/2024, entro il 29 febbraio 2024 e la riduzione varia da un minimo del 5 ad un massimo del 28%.

Gli interventi migliorativi per la prevenzione effettuati dal datore di lavoro consentono alle aziende di conseguire una riduzione del tasso di premio previa domanda, da inoltrare esclusivamente in modalità telematica entro la fine di febbraio dell'anno seguente a quello di riferimento. Nella domanda il datore di lavoro dichiara di essere consapevole che lo sconto è subordinato al possesso del DURC, all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Nei primi due anni di attività la riduzione è fissa e pari all'8%.

Il modulo indica gli interventi articolati nelle seguenti sezioni:

– prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);

– prevenzione del rischio stradale;

– prevenzione delle malattie professionali;

– formazione, addestramento, informazione;

– gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;

– gestione delle emergenze e Dpi.

Le modifiche più significative apportate al modello di quest’anno riguardano le seguenti sezioni:

SEZIONE A

Per gli interventi A-3-2 (sostituzione di macchine ante 1996), A-3.4 (installazione su macchine operatrici semoventi di sua proprietà di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali da quelle di pertinenza delle macchine operatrici) è stata riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.

Relativamente all’intervento A-3.6 è stato previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore sia con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) sia con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).

Per quanto riguarda l’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri) si osserva una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente.

SEZIONE B

Per quanto concerne la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10), è stata considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far eseguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico. Per questo motivo è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices)

SEZIONE C

Per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione.

Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d. lgs.81/2008).

Per le altre fattispecie della sezione C del modello OT23 2024, le modifiche apportate hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto per ottemperare ai singoli interventi.

SEZIONE D

Per quanto riguarda il punto D-3, constatate le sue caratteristiche (contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti), è stata fatto espresso riferimento alla necessità che l’intervento venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.

SEZIONE E

Per l’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali) viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”: tale richiesta è stata inserita nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.

L’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 del precedente modello, è stato ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato. Anche per questo intervento, tra i documenti necessari è stato previsto il documento contenente il “programma di audit”.

Al punto successivo E-5 è stato riformulato il testo per chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.

Dalla lista degli interventi del modello OT23 2024 sono stati eliminati il punto E-9 (Prassi di Riferimento UNI/PdR 18 :2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”) e il punto E-14. Nel primo caso, l’eliminazione si è resa necessaria in quanto le prassi di riferimento hanno validità quinquennale; nel secondo caso l’eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva: conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.

Per l’intervento E-17, che prevede l’adozione un sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato precisato che l’intervento non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio”.

SEZIONE F

Modifiche hanno riguardato l’intervento F-2 (adozione di un defibrillatore, in aziende per le quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge), con particolare riguardo alla documentazione da produrre. Viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio. 

Per quanto concerne infine intervento F-7, che prevede l’adozione di sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione di questo specifico intervento. Nel caso di specie è stata prevista anche la possibilità di installare sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23.

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 25 Settembre 2023