3 Agosto 2022

Distacco transnazionale: in vigore il nuovo modello di comunicazione

 

Con numero repertorio 275/2022 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione “documenti e norme” il decreto n. 170/2021 con il quale diviene pienamente applicabile la nuova versione del modello aggiornato UNI_DISTACCO_UE per la comunicazione obbligatoria preventiva in caso di distacco transnazionale.

Il decreto, che recepisce le novità introdotte dal D.Lgs. n. 122/2020 in relazione al distacco di lunga durata, è entrato in vigore il 19 luglio scorso rendendo pienamente applicabili, dunque, anche le sanzioni previste per mancata o tardiva trasmissione della comunicazione.

Sono obbligati ad effettuare tale adempimento i prestatori di servizi (id datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia presso una filiale o un diverso datore di lavoro.

Il Decreto infatti chiarisce che devono essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all’interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, le missioni di lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia effettuate da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro, i c.d. “distacchi a catena” e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa, in via telematica tramite il modello UNI_DISTACCO_UE, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco.

La comunicazione trasmessa può essere annullata entro le ore 24 del giorno di distacco, mentre eventuali successive variazioni se riguardano la data di inizio del distacco e/o del periodo di sostituzione devono essere trasmesse entro le ore 24 del giorno precedente la nuova data di inizio del distacco, in tutti gli altri casi, invece, devono essere trasmesse entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo.

Con il modello UNI_DISTACCO_UE devono essere comunicati i dati identificativi dell’impresa distaccante e dell’utilizzatrice, il numero e le generalità dei lavoratori distaccati, data di inizio, di fine e durata del distacco, il luogo di svolgimento della prestazione di servizi ed ogni altro elemento utile ad identificare i servizi resi.

Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 19 luglio 2022 e si applicano a partire dai distacchi attivi a questa data.

L’art. 2 comma 3 del decreto specifica che, per quanto riguarda i distacchi transnazionali di lunga durata, è necessario inviare al Ministero la comunicazione della notifica motivata entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco. La notifica non è necessaria nel caso in cui la durata superiore ad un anno sia già stata determinata all’inizio del distacco e inclusa nella comunicazione preventiva.

Per i distacchi di lunga durata già in essere alla data di entrata in vigore ci sono a disposizione 30 giorni di tempo per effettuare la notifica motivata, la scadenza per l’invio è dunque fissata al 18 agosto 2022.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 euro, aumentate del 20% per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

IL PRESIDENTE      
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/GA

 

Condividi:

Modificato: 3 Agosto 2022