14 Settembre 2023

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANTICIPAZIONE TFS E TFR

INPS – Circolare n. 79 del 7 settembre 2023

 

L’INPS, con la circolare n. 79 del 7 settembre 2023, fornisce indicazioni circa la presentazione della domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per i lavoratori iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in vigore dal 1° febbraio 2023 e che soddisfino determinati requisiti.

La circolare in commento fornisce dettagli sulle condizioni per accedere a suddetta anticipazione, esamina le situazioni in cui l'accesso potrebbe essere escluso, stabilisce l'importo anticipabile e il tasso di interesse e descrive le nuove procedure per presentare la richiesta. Il documento disciplina l’Anticipazione ordinaria del TFS/TFR riferita a un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili e rientranti in una delle seguenti fattispecie:

– titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;

– soggetti cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente; personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

L'anticipazione è erogata in un'unica soluzione ai richiedenti che hanno diritto, mediante la cessione pro solvendo della quota maturata del TFS/TFR, che è disponibile ma non ancora esigibile. È possibile ricevere l'anticipazione anche se ci sono altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, ma solo per la parte non vincolata.

I richiedenti possono chiedere l'anticipazione per l'intero importo del TFS/TFR maturato, ma solo dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda; l’Istituto, inoltre, procede alla verifica della presenza di eventuali debiti prima di erogare i fondi.

È possibile utilizzare l'importo dell'anticipazione per estinguere uno o più finanziamenti ottenuti dalla Gestione unitaria, ma alla sola condizione che l'importo dell'anticipazione sia sufficiente a coprire tali finanziamenti. In caso contrario, si darà la priorità all'estinzione dei finanziamenti di importo maggiore.

Il tasso di interesse applicato sull'anticipazione è attualmente dell'1% annuo, calcolato in base alle scadenze dei pagamenti del TFS/TFR oggetto di cessione. Eventuali eccedenze verranno restituite ai beneficiari, mentre i ritardi nei pagamenti comportano interessi di mora a carico dell'ente erogatore del TFS/TFR. La domanda per l'anticipazione del TFS/TFR deve essere presentata online attraverso il sito web dell'INPS, specificando il periodo e il datore di lavoro a cui si riferisce il TFS/TFR.

L’iscritto a cui sia stata comunicata la disponibilità della bozza di proposta di cessione ha 30 giorni di tempo per visionarla nella propria area personale del portale dell’INPS, farla propria e trasmettere la proposta di cessione all’Istituto. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità della bozza di proposta di cessione senza che l’iscritto abbia trasmesso la proposta, la relativa domanda viene considerata definita per rinuncia al finanziamento.

Il Presidente
Fabio Triunfo

 

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

FT/GA

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Modificato: 25 Settembre 2023