15 Settembre 2023

TASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NELLE STRUTTURE RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N°26/E DEL 29 AGOSTO 2023

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n°26/E del 26 agosto 2023 chiarisce l’ambito applicativo dell'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge di Bilancio 2023 che ha introdotto una particolare modalità di tassazione sostitutiva delle somme percepite da determinati lavoratori dipendenti ed elargite dai clienti a titolo di liberalità (id. mance).

La speciale modalità di tassazione, in particolare, è stabilita a favore delle strutture ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, rispetto alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche con pagamenti elettronici.

I settori interessati dalla norma in commento:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
  • esercizi di cui ai punti precedenti, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Le predette somme (id. mance) pur essendo redditi di lavoro dipendente – a meno che il prestatore di lavoro non vi rinunci – sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali, applicata dal sostituto d'imposta, con l'aliquota del 5 per cento ma entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

Dal punto di vista soggettivo, sono destinatari della speciale misura i lavoratori  che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva, di importo non superiore a euro 50.000, importo calcolato tenendo conto di tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli che derivano da attività lavorative diverse da quelle svolte nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Per il computo, resta inteso che si deve tenere conto anche della parte di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva in commento.

Si chiarisce altresì che tali somme:

– sono escluse dalla retribuzione ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;
– sono escluse dalla retribuzione ai fini del calcolo dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni;
– non sono computate ai fini del calcolo del Tfr.

Il versamento dell’imposta sostitutiva resta a cura del datore di lavoro sia per le mance ricevute con pagamenti elettronici e sia per le mance in contanti, con i codici tributo appositamente istituiti con Circolare AdE n°16/E del 17 marzo 2023.

Da ultimo, si ricorda che le somme incassate dagli esercizi di somministrazione e strutture ricettive non rientrano nelle prestazioni di servizio rese dagli esercenti e pertanto non costituiscono ricavi e non costituiscono costi all’atto del riversamento al lavoratore, nonostante il datore operi in qualità di sostituto di imposta. Restano pertanto transazioni ininfluenti ai fini della determinazione del reddito e dalla conseguente tassazione.

Essendo mere movimentazioni finanziarie, in entrata, sono fuori campo applicazione Iva e rientrano nelle cessioni di denaro di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) del DPR 633/1972, senza interessare il volume di affari dell’esercizio che le riceve dal cliente.

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

FT/PDN

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Modificato: 25 Settembre 2023