31 Agosto 2022

Assicurazione INAIL dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

 

In conseguenza dei numerosi quesiti pervenuti alla direzione INAIL in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha disciplinato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, a seguito della loro iscrizione, dal 1° luglio 2022, all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS, l’Istituto con l’istruzione operativa n. 7750 dell’11 agosto 2022, ha fornito chiarimenti sulle novità in ambito assicurativo introdotte dalla Legge di bilancio 2022.

Nell'ambito del passaggio della funzione previdenziale dall'INPGI all'INPS, il comma 109 della richiamata disposizione ha previsto, infatti, che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l’assicurazione infortuni continua ad essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti vengono erogati a carico dell’Inail, al quale afferisce la relativa contribuzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, invece, si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Quanto all’aspetto contributivo, la nota precisa che il Ministero del Lavoro ha avviato un tavolo tecnico per chiarire ed agevolare gli adempimenti assicurativi le cui risultanze e le istruzioni per il versamento di quanto dovuto, senza ulteriori oneri aggiuntivi, saranno rese note in seguito.

Stante le profonde differenze che il regime assicurativo INPGI presenta rispetto alla disciplina contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali amministrata dall'INAIL, sia per quanto concerne gli adempimenti a carico delle aziende datrici di lavoro sia per quanto riguarda  la natura, la misura e il tipo delle prestazioni erogate agli infortunati in caso di accadimento di eventi infortunistici o malattie professionali denunciate, l’Istituto assicurativo ha ritenuto necessario fornire le seguenti precisazioni.

Resta infatti impregiudicata, senza soluzione di continuità, la tutela degli infortunati anche per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° luglio 2022. In base alle regole INPGI, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori in questione hanno due anni di tempo, dal verificarsi dell’evento infortunistico, per presentare le relative istanze di tutela. Allo stesso modo, continua ad essere dovuta la contribuzione INPGI, sempre dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione entreranno nella piena tutela INAIL attraverso l’inquadramento dei loro datori di lavoro nella gestione assicurativa INAIL “Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”. 

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/GA

 

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Modificato: 31 Agosto 2022