2 Settembre 2022

Le istruzioni dettagliate dell'INPS per l’applicazione della Decontribuzione Sud per il periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022

 

L’INPS, con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, ha fornito le necessarie istruzioni per l'applicazione della Decontribuzione Sud relativamente al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'Istituto di Previdenza Nazionale, infatti, dando seguito all'autorizzazione della Commissione Europea giunta con Decisione C (2022) 4499 finale del 24 giugno 2022, ha fornito ai datori di lavoro le opportune istruzioni su come gestire gli adempimenti previdenziali per il periodo di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, rinviando a successive circolari, da emanarsi all’esito del procedimento di autorizzazione UE, le indicazioni per il successivo periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2029.

La Decontribuzione Sud

Prima di entrare nel dettaglio delle indicazioni fornite, è utile ricordare che la Decontribuzione Sud è l'agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dall’art. 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (id: Legge di Bilancio 2021) e art.27, comma 1, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, (id: Decreto Agosto), applicabile in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025, al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’agevolazione de qua spetta per i rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle predette regioni, dove per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati i lavoratori nel modello Uniemens.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è comunque subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Periodo luglio-dicembre 2022: ambito di applicazione

Per il periodo specifico, possono accedere all'agevolazione i datori di lavoro privati colpiti dagli effetti della crisi ucraina, anche non imprenditori, ivi compresi pertanto anche gli studi professionali.

Sono, invece, esclusi dal perimetro di applicazione della misura:

  • i datori di lavoro del settore agricolo;
  • i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico;
  • gli enti pubblici economici;
  • gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici;
  • le imprese operanti nel settore finanziario;
  • le imprese soggette a sanzioni adottate dall’UE, tra queste l'INPS cita persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni, ovvero imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni.

Anche le imprese armatoriali possono beneficiare della Decontribuzione Sud per i lavoratori marittimi imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate.

Periodo luglio-dicembre 2022: la sede legale

Nel caso in cui i datori di lavoro hanno una sede legale in regione diversa dalle regioni svantaggiate ma che presentino una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, l'INPS provvede, su specifica richiesta e a seguito di verifiche, ad attribuire o prorogare lo specifico codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal 1° luglio 2022 e con fine validità al 31 dicembre 2022.

Periodo luglio-dicembre 2022 per la somministrazione di lavoro

In caso di svolgimento dell'attività in somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione va individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. In particolare:

  • se l'utilizzatore è ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio spetta a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione;
  • se l'utilizzatore è ubicato in regioni non svantaggiate, ma è CLIENTE di un’Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, il beneficio non spetta.

Periodo luglio-dicembre 2022: la misura

L'agevolazione contributiva in commento per il periodo luglio 2022-dicembre 2022 si applica nella misura del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, senza limiti individuali di importo, ma nel rispetto delle risorse specificatamente stanziate

E’ bene ricordare che, oltre ai premi e ai contributi INAIL, non sono oggetto di sgravio:

  • il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo ai Fondi di solidarietà e al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (articoli 26, 27, 28, 29 e 40 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148);
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Periodo luglio-dicembre 2022: la cumulabilità

La Decontribuzione Sud luglio-dicembre 2022 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo,  quali l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che con riferimento agli incentivi di tipo economico, come l’incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012. In caso di cumulo, la Decontribuzione Sud si applica in via residuale.

Periodo luglio-dicembre 2022: l’indicazione in Uniemens

I datori di lavoro che vogliono fruire dell’agevolazione devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022, valorizzando, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> dovrà essere inserito il valore “DESU nell’elemento <CodiceCausale>, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”, e nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”.

Nel caso in cui i datori di lavoro non riuscissero ad adeguare i propri sistemi informativi, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento al mese di luglio 2022 potrà essere effettuata come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione dei lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (id: posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.07.08 e dal CA 9A), dovrà essere concatenato alla data di assunzione, il numero di matricola dell’azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMM  o, in sua mancanza, il codice fiscale, nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio e nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel modello “DM2013 VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice di nuova istituzione “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
  • con il codice di nuova istituzione “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Con specifico riferimento all’applicazione della misura in trattazione per il periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022, è bene ricordare che la Commissione Europea ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework.

In pratica, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

  • siano di importo non superiore a 400.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 35.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
  • siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
  • l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi.

Pertanto, in considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge di Bilancio 2021.

Per approfondire

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2090%20del%2027-07-2022.htm

Ad maiora

IL PRESIDENTE    
Edmondo Duraccio

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FT

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Modificato: 2 Settembre 2022