31 Gennaio 2023

Fino al 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche è esclusa dal campo di applicazione dell'iva.

 

L'Agenzia delle Entrate con la risposta alla Consulenza Giuridica n°7 del 23 dicembre 2022, ha confermato che, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.
Il quesito posto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato il corretto trattamento fiscale, agli effetti dell'IVA, da applicare ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino all'età di 12 anni mediante le Scuole Calcio, previa autorizzazione della Federazione.
All’uopo, la risposta fornita dall’Ufficio ha preliminarmente chiarito il contenuto dell’art. 143, comma 1, del TUIR che prevede, ai fini della determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.
In particolare, fino al 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

a) nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
b) nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, che risultino tesserati della Federazione Sportiva Nazionale, dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo.

La norma suddetta, si applica in via transitoria, ovvero fino al 31 dicembre 2023, per effetto dell’abrogazione (ex art. 5, comma 15-quater, lett. a), n. 1, DL 146/2021) dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, Dpr 633/72 nella parte in cui esclude la rilevanza ai fini IVA delle operazioni, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, da varie tipologie di associazioni, tra cui anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Da ultimo, per completezza, si ritiene utile precisare che, ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la de-commercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole prescritte dal comma 8 dell’art 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. circolare n. 18/E del 2018). Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n°18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (id. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, ex art. 30, D.L. n°185/2008, convertito dalla L. n°2/2009.
Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/PDN

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Modificato: 31 Gennaio 2023