16 Novembre 2021

La Corte costituzionale, con la sentenza n° 194 del 20 ottobre 2021, ha statuito la legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 8 comma 4 del decreto delegato 22/2015 statuente la restituzione integrale della Naspi percepita in unica soluzione per avviare attività imprenditoriale/autonoma in caso di rioccupazione con lavoro subordinato.

 

La Consulta, con la sentenza in commento, ha statuito che l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 4 marzo 2015 n° 22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n° 183 non è in contrasto con la Costituzione.

In altre parole, è legittima la richiesta di restituzione della liquidazione anticipata NASpI erogata in un’unica soluzione piuttosto che mensilmente – come incentivo all’autoimprenditorialità – nell’ipotesi in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento all’art. 3, comma 1 Cost. (ordinanza di remissione del 1° giugno 2020 n° 186).

La questione sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale trae origine dalla richiesta di conservazione integrale dell’indennità da parte dell’avente diritto alla NASpI il quale, a fronte dell’ottenimento della liquidazione anticipata in unica soluzione, aveva sì avviato e continuato ad esercitare l’attività di impresa, ma era stato raggiunto poi da ordine di restituzione della totalità degli importi liquidati dall’INPS, avendo contestualmente instaurato un rapporto di lavoro subordinato con altra società, sebbene tale rapporto ricoprisse una finestra temporale estremamente ristretta (quattro giorni) e comportasse una retribuzione complessiva irrisoria (249,05€).

I dubbi di costituzionalità mossi dal giudice a quo attengono a due principi tra loro consequenziali: quello di razionalità – sotteso all’art. 3, comma 1 della Costituzione – e quello di proporzionalità.

In ordine al primo, sarebbe ravvisabile un certo grado di contraddizione interno allo stesso ordinamento, laddove in taluni casi la percezione della NASpI – ancorché periodica – risulta comunque compatibile con l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel rispetto di un limite temporale (rapporto non superiore a sei mesi) ex art. 9 dello stesso D.Lgs. 22/2015.

Per di più, quanto alla proporzionalità, con riferimento al mero requisito economico, alcuna incompatibilità si registra tra NASpI e lavoro accessorio, considerando che i compensi percepiti per lo svolgimento delle prestazioni occasionali così come disciplinate dall’art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n° 50 non incidono sullo stato di disoccupazione di colui che le ha eseguite, data la loro natura contenuta (condizione riguardante anch’essa l’erogazione periodica della Nuova assicurazione sociale per l’impiego).

Secondo il Tribunale di Trento, in entrambe le fattispecie, risulta agevolmente dedurre un contemperamento operato tra il diritto maturato all’erogazione dell’indennità mensile di disoccupazione ed una contestuale retribuzione che, per la brevità del rapporto in termini temporali e/o l’esiguità delle somme percepite in termini economici, non risulta incompatibile con la NASpI.

Viceversa, tale bilanciamento si esclude nell’ipotesi di liquidazione anticipata in unica soluzione qualora subentri un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal carattere irrisorio della durata del rapporto stesso e dalle somme percepite, ancorché inidoneo a distrarre il beneficiario dall’avvio e dalla prosecuzione dell’attività di impresa.

Di qui segue il dubbio di conformità costituzionale rispetto alla sproporzione tra l’obbligo di restituzione ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 22/2015 ed il pur legittimo scopo del Legislatore di evitare che l’incentivo all’autoimprenditorialità venga utilizzato per finalità diverse rispetto a quelle di favorire l’avvio di attività autonome: “tale previsione finirebbe infatti per configurarsi come una sanzione eccessiva, irrogata senza alcun contraddittorio anticipato e non sindacabile in sede giurisdizionale sul piano della proporzionalità.”

La Corte costituzionale ha rigettato la questione di incostituzionalità evidenziando come la ratio legis di per sé sola si dimostri sufficiente a fugare qualsiasi obiezione.

La misura prevista dall’art. 8, comma 1 per cui “Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato” è un incentivo che mira ad agevolare il lavoratore, ormai disoccupato, ad intraprendere un’attività autonoma o avviare un’impresa. Lo scopo perseguito dal Legislatore è quindi quello del reinserimento del soggetto nel mercato del lavoro, ma in attività diverse da quelle di tipo subordinato, anche al fine di ridurre la pressione sul mercato stesso. In quest’ottica, la liquidazione anticipata della NASpI supera il concetto di mero “sussidio di disoccupazione” per addivenire a spinta economica a favore dell’iniziativa privata.

Pertanto, l’obbligo restitutorio si configura non come “sanzione” ma come contrasto del possibile abuso da parte di coloro che, eludendo il precetto normativo, godrebbero del beneficio senza avviare concretamente un’attività di impresa ovvero operare come lavoratori autonomi. Per l’effetto, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche se di breve durata, rappresenta per il Legislatore una “spia della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa”. Tale semplificazione adottata, che non richiede dunque alcun apprezzamento in merito alla portata e all’incidenza della prestazione lavorativa da parte dell’INPS, rientra nella discrezionalità del Legislatore stesso.

Infine, si afferma che non sussiste una sproporzione irragionevole perché il divieto di rioccupazione con contratti di lavoro dipendente ha un orizzonte temporale di durata limitata e corrispondente alla scadenza teorica della Naspi a cui avrebbe avuto diritto il lavoratore che, come è noto, non può superare i 24 mesi. Per cui il sacrificio sostenuto risulta bilanciato e personalizzato per ciascun lavoratore.

La Corte, tuttavia, non manca di rilevare come sarebbe opportuno introdurre dei meccanismi di flessibilità (id: compatibilità tra la prestazione di lavoro subordinato di modesta entità e l’erogazione anticipata della Naspi, non dissimili da quanto, ad esempio, previsto dal già citato art. 9 del D.Lgs. 22/2015 che disciplina i casi di erogazione periodica) onde evitare che la rigidità della temporanea preclusione del lavoro subordinato “possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee a superare situazioni di disoccupazione involontaria.”

E proprio il caso di dire che la sentenza della Consulta, derivante da una pedissequa applicazione della norma, si sposa in pieno con il brocardo dura lex sed lex, ma – al contempo – il suggerimento (recte l’opportunità) dalla stessa Corte pone il tema, riassunto efficacemente nell’altro brocardo, in base al quale summum ius, summa iniuria.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. È fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC

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Modificato: 16 Novembre 2021