22 Novembre 2021

Decontribuzione per il settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Domande entro il 10 dicembre.

 

L’INPS, con la circolare n. 169 dell’11 novembre 2021, fornisce le prime indicazioni operative per la fruizione della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. La circolare in commento facendo seguito ed integrando la circolare n. 140/2021 recepisce il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C (2021) 8134 dell’8 novembre u.s. e conferma che, ai fini dello sgravio per i sopra richiamati si intendono ricompresi nell’ambito di applicazione anche i seguenti codici ATECO che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti dalla citata circolare n. 140/2021:

– 59.14 attività di proiezione cinematografica;

– 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;

– 91.02.00 attività di musei;

– 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

– 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;

– 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

L’esonero contributivo previsto dall’art. 43 del Decreto sostegni bis è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile e fruibile per il periodo dal 26 maggio 2021 il 31 dicembre 2021. Pertanto, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione del trattamento, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) x ore di trattamento fruite x*2. Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, invece, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.

La circolare chiarisce che le domande di esonero potranno essere inviate, entro il 10 dicembre, mediante il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES” presente all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, fornendo le seguenti informazioni:

– il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;

– la relativa matricola aziendale;

– le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);

– l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Dopo la ricezione della domanda, l’INPS effettuerà le verifiche sui codici Ateco, sull'utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale e sulla sussistenza della copertura finanziaria necessaria.

L’Istituto precisa, inoltre, che:

  • l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.
  • in caso di fusione, l’esonero può essere utilizzato dal soggetto risultante dall’operazione societaria, sempre che il richiedente (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco indicati nelle due circolari.
  • l’importo dell’agevolazione spetta nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, nella quale rientra anche lo 0,50% (ex lege 297/1982) a carico dei lavoratori che il datore recupera dal Tfr.

Viene infine sottolineato che, atteso che l'agevolazione costituisce aiuto di Stato, se l’azienda richiedente è nell’elenco Deggendorf (soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili per cui la Commissione europea ha ordinato il recupero) l’Inps non autorizzerà il beneficio.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/GA

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Modificato: 22 Novembre 2021