26 Ottobre 2022

Dall’Agenzia delle Entrate la versione semplificata del modello di dichiarazione Aiuti di Stato erogati alle imprese durante l’emergenza Covid-19

 

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento Direttoriale del 25/10/2022 ha pubblicato la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19, con alcune sostanziali modifiche che ne rendono più agevole la compilazione, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione Europea.

La Dichiarazione Aiuti di Stato per emergenza Covid

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 sono obbligate ad inviare all’Agenzia delle Entrate una “autodichiarazione aiuti di stato ricevuti” per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 “Temporary Framework” e il rispetto delle altre condizioni previste.

L’autodichiarazione in parola deve essere inviata entro il 30 novembre 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito ovvero attraverso i canali telematici predisposti dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti tenuti all’invio

La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata da tutti i soggetti che hanno ricevuto aiuti a causa dell’emergenza “Covid-19” ai sensi dell’art. 1 D.L. 41/2021.

Ex adverso, sono esclusi dall’obbligo di invio coloro che hanno ricevuto aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework ma non riportati nel suddetto articolo 1 del D.L. 41/2021.

Non sono tenuti all’invio coloro che abbiano già reso la dichiarazione in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già la prevedevano per la loro erogazione. In tal caso non sussiste l’obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva a meno che il soggetto abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel “Decreto Sostegni” ed in questa ipotesi la dichiarazione deve essere presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti ricevuti successivamente oltre a quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Compilazione e presentazione

I soggetti interessati potranno inviare personalmente la dichiarazione sostitutiva oppure potranno avvalersi di un intermediario incaricato ed autorizzato alla trasmissione, ma l’unica modalità di invio prevista per tutti è quella telematica.

Potranno essere utilizzati i seguenti di trasmissione:

  • Utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
  • Tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate

L’invio telematico deve avvenire entro il 30/11/2022 e al termine della procedura telematica seguirà il rilascio di una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta verrà messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni dalla data di invio.

La nuova versione semplificata

Con il provvedimento de quo, in particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (id: 800.000,00 euro fino al 27 gennaio 2021 e 1.800.000,00 euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono invece esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A.

E’ bene ricordare che la compilazione semplificata è in ogni caso facoltativa, pertanto il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie, elencando gli aiuti nel quadro A.

La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato con la modalità di compilazione semplificata può essere effettuata a partire dal 27 ottobre 2022, fermo restando che per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia assolutamente nulla, e non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione semplificata.

Per approfondire

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4772724/Provvedimento+modello+autodichiarazione.pdf/031b7f5d-4e82-0326-1c4e-a1be4cacbf14

Ad maiora


IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/FT

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Modificato: 26 Ottobre 2022