2 Dicembre 2021

Il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

Il 25 Novembre scorso, ad inaugurazione degli “Stati Generali della Categoria”, presso il Palazzo dei Congressi di Roma, abbiamo celebrato, con la ns. Presidente, Marina Calderone, la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

La Presidente ha posto l’accento non solo sui femminicidi ma anche sulla condizione, in generale, delle donne sui posti di lavoro, sulla parità salariale che resta pur sempre un miraggio e sulla condizione economica delle donne vittime di violenza.

Si è parlato, quindi, del contributo economico denominato “Reddito di libertà” specificandone i requisiti di accesso (id: Circolare INPS 8 novembre 2021 n.166) e la procedura di acquisizione delle domande (id: INPS Msg. 24 novembre 2021 n.4132).

E’ il nuovo contributo economico riconosciuto nella misura massima di euro 400 mensili pro capite concesso, in un’unica soluzione, per massimo 12 mesi e destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo, il contributo, previsto dal legislatore del 2020, diviene ora realtà a seguito della pubblicazione delle attese istruzioni operative dell'INPS su come ottenerlo.

 

Le norme

L'art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha incrementato, per l’anno 2020, di 3 milioni di euro il “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” destinati al nuovo “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, a tutela delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Le risorse stanziate sono state successivamente ripartite tra le regioni con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020. Lo stesso D.P.C.M ha fissato le regole generali da seguire per l'invio della domanda per accedere al "Reddito di libertà", lasciando all'INPS, quale ente erogatore, il compito di comunicare il modello di domanda da utilizzare e le specifiche modalità da seguire entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione e/o Provincia autonoma.

 

Chi ne può beneficiare

Il Reddito di libertà è erogato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Possono fruire del contributo le donne residenti in Italia:

  • cittadine italiane, cittadine straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria;
  • cittadine comunitarie;
  • cittadine extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno.

 

La domanda

Il contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite e concesso per massimo 12 mesi, è erogato su domanda presentata dalla donna interessata, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato. La domanda va presentata per il tramite del Comune competente per residenza che inserirà la richiesta sul portale “www.inps.it”, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

La domanda in parola dovrà contenere la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza nonché l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.

Nell'istanza si dovranno indicare anche le modalità di pagamento prescelte tra quelle proposte dal sistema e che prevedono il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici.

Ai fini della prenotazione degli importi della prestazione terrà conto della data in cui i dati sono stati acquisiti a sistema mediante il servizio online.


Dopo la domanda

L'INPS esegue i controlli di capienza del budget e sulla titolarità del codice IBAN indicato in domanda e dopo l’esito dell’istruttoria (“Accolta in pagamento”; “Non accolta per insufficienza di budget”; “Accolta in attesa di IBAN”) è disponibile nella procedura a disposizione dei Comuni e comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).

E’ bene ricordare che il Reddito di libertà non è soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche e prevede una compatibilità ampia con le altre misure di sostegno. L'INPS, infatti, evidenzia che non è incompatibile con la fruizione di:

  • strumenti di sostegno al reddito, come il Reddito di cittadinanza;
  • eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
  • altri sussidi economici a sostegno del reddito (Rem, NASpI, ecc.).

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/GA/MV/AI

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Modificato: 2 Dicembre 2021