23 Maggio 2022

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,

nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

 

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE T.F.R. APRILE 2022

Il 17 Maggio scorso l’ISTAT ha comunicato coefficiente ed indice per rivalutazione TFR Aprile 2022 (id: licenziamenti dal 15 aprile al 14 maggio 2022) determinandoli in 2,971751 e 109,7.

 

IL TERMINE DI CINQUE GIORNI PER IL TRASFERIMENTO DELLA NOTIZIA DI INFRAZIONE DISCIPLINARE ALL’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON È DA RITENERSI PERENTORIO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 7642 DEL 9 MARZO 2022

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 7642 del 9 marzo 2022, statuisce che ai fini della legittimità della sanzione disciplinare non risulta rilevante il rispetto, da parte del dirigente, dei termini di cinque giorni per il trasferimento della notizia del fatto commesso, all’ufficio addetto ai procedimenti disciplinari.

Nel caso in oggetto, un lavoratore adiva il Tribunale per impugnare la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro, a causa dello svolgimento di attività lavorativa esterna, senza l’autorizzazione della P.A. di appartenenza.

Sia in primo, che in secondo grado l’istanza veniva rigettata, il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione, ritenendo sottovalutata dalla Corte Distrettuale la violazione del termine di cinque giorni, entro cui il responsabile della struttura doveva effettuare la segnalazione dell’infrazione disciplinare al competente ufficio per i procedimenti disciplinari.

Invero, come sottolineato dalla Suprema Corte, l’interpretazione data dai giudici di merito con riferimento all’incapacità della violazione del termine di comportare l’invalidità della sanzione è corretto, è sostenuto dall’orientamento giurisprudenziale più volte espresso dal Giudici di Piazza Cavour.

Infatti, come affermato dagli Ermellini, in tema di comportamenti sanzionabili dal punto di vista disciplinare, l’art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001, impone al dirigente di trasmettere, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti al competente ufficio per il procedimento disciplinare, prescrivendo a questo, a pena di decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione degli atti.

Dal tenore della norma si può dedurre, quindi, che il primo termine (cinque giorni), non rappresenti un termine perentorio, ma assolva ad una funzione meramente sollecitatoria, il cui mancato rispetto non comporta l’illegittimità della sanzione. Viceversa, il mancato rispetto di tale termine assume rilevanza in merito alla legittimità della sanzione solo laddove la violazione di tale termine comporti una tardiva contestazione disciplinare, ed una lesione del diritto di difesa del lavoratore.

 

IL TEMPO TUTA DEGLI INFERMIERI RIENTRA NELL'ATTIVITÀ DI LAVORO E VA RETRIBUITO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 9306 DEL 22 MARZO 2022

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 9306 del 22 marzo 2022, ha ribadito il principio secondo cui è legittimo includere nell'orario di lavoro i minuti dedicati dal dipendente alla vestizione a inizio turno e alla svestizione a fine turno.

L'annosa questione è stata questa volta sollevata da un'Azienda Sanitaria Locale che contestava il riconoscimento della retribuzione del c.d. tempo tuta nei confronti di 32 infermieri, adducendo l’assenza di precise disposizioni circa il momento in cui effettuare l'attività rispetto a quello di timbratura, venendo così a mancare il carattere eterodiretto dell'operazione.

Gli Ermellini, recuperando un orientamento giurisprudenziale ormai cristallizzato, rilevano preliminarmente che l'attività di vestizione, in particolar modo per il personale infermieristico, attinente a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale, è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non soltanto nell’interesse dell’azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha valorizzato il profilo dell’obbligatorietà dell’operazione in vista dell’espletamento dell’attività lavorativa, confermando il diritto dei lavoratori a vedersi riconosciuta la retribuzione per il tempo impiegato dagli stessi ad indossare e dismettere la divisa di lavoro.

 

PER LA CASSAZIONE SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA I COSTI DI SPONSORIZZAZIONE INERENTI, ANCHE IN VIA INDIRETTA, POTENZIALE O IN PROIEZIONE FUTURA, ALL’ATTIVITÀ STESSA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N.11324 DEL 7 APRILE 2022

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11324 del 7 aprile 2022, ha statuito che sono ampiamente deducibili dal reddito di impresa i costi di sponsorizzazione inerenti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all'attività stessa, e il concetto di inerenza deve essere sempre correlato a un giudizio di carattere qualitativo, con conseguente esclusione di ogni valutazione in termini di utilità, vantaggio, potenziale incremento per l'attività imprenditoriale medesima.

Il caso di specie, è relativo ad un giudizio che trae origine da un avviso di accertamento, riferito all'anno 2010, notificato dall'Agenzia delle Entrate a una società contribuente, con il quale aveva disconosciuto in toto la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e la non detraibilità ai fini Iva in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a constatare la non inerenza dei costi di pubblicità sostenuti.

Con la sentenza de qua, i Giudici di piazza Cavour, confermando il decisum della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, hanno respinto le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria, sull’inerenza delle spese di pubblicità sostenute dalla società contribuente relative all'utilizzo, da parte di un pilota di kart impegnato in gare sportive a livello internazionale, del semplice logo della società, senza alcun concreto riferimento ai prodotti fabbricati. A detta dell'ufficio delle entrate, infatti, da tale mancanza di indicazione conseguiva che tali spese non avessero alcuna correlazione o finalità di miglioramento dell'immagine dell'impresa, senza contare che la contribuente non aveva dato alcuna dimostrazione di quale fosse l'effettivo ritorno in termini di potenziamento del fatturato conseguente alla sponsorizzazione.

Gli Ermellini, dopo aver precisato che i contratti di sponsorizzazione ricomprendono tutte quelle ipotesi in cui un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto marchiato, hanno superato il precedente orientamento della inerenza quantitativa, secondo cui un costo risulterebbe deducibile qualora apporti un concreto vantaggio all'operatore economico, misurabile in termini di allargamento della clientela o di incremento dei volumi di fatturato, evidenziando che la questione della diretta aspettativa di un ritorno commerciale per il soggetto che sostiene le spese riguarda il differente quesito concernente l'individuazione della natura, di rappresentanza o di pubblicità, delle spese.

In nuce, per la S.C., deve essere ormai rivista la nozione fiscale di inerenza correlata ad una valutazione in termini di utilità o congruità della spesa, in quanto è ravvisabile un'evoluzione del concetto di inerenza che deve essere apprezzato attraverso un giudizio qualitativo e non solamente quantitativo, dunque, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, ergo, per essere reputato inerente e, quindi, deducibile è sufficiente che il costo sia correlato all'attività esercitata sul piano fattuale dal contribuente, essendo coerente a essa.

 

IN TEMA DI REATI TRIBUTARI PER OPERAZIONI INESISTENTI LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DEVE NECESSARIAMENTE DISPORRE IN ORDINE ALLA CONFISCA CHE DEVE TROVARE NECESSARIA APPLICAZIONE PER I BENI COSTITUENTI IL PROFITTO O IL PREZZO DEL REATO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14972 DEL 19 APRILE 2022.

La Corte di Cassazione – sentenza n°14972 del 19 aprile 2022 – ha confermato, in tema di reati tributari per operazioni inesistenti ex art. 8, D.Lgs. n°74/2000, per i quali è prevista la confisca obbligatoria, che la sentenza di patteggiamento deve necessariamente motivare l’eventuale mancata statuizione.

Nel caso de quo, il Tribunale di Macerata aveva applicato la pena di otto mesi e sette giorni di reclusione su concorde richiesta delle parti, nei confronti di un contribuente, imputato del reato di cui al D.Lgs. n° 74 del 2000, art 8, per aver emesso e rilasciato, in qualità di legale rappresentante di una S.a.s., fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, ex art. 12 bis e D.Lgs. n° 74 del 2000,  violazione di legge in ordine alla mancata disposizione della confisca che deve trovare necessaria applicazione per i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato.

Invero, il P.G. nel rilevare che lo specifico reato in contestazione pur non contemplando per l'emittente le false fatture, a differenza dell'utilizzatore, un vantaggio fiscale, ha notato che lo schema fraudolento, di norma, comporta l'incameramento di un compenso versato da parte di chi delle suddette fatture abbia beneficiato; in ogni caso la mancanza di motivazione sul punto della confisca, anche nel caso in cui il profitto non sia determinabile, deve comunque accompagnare la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso confermando che il reato in esame è compreso tra quelli di cui al D.Lgs. n° 74 del 2000, per i quali la confisca è prevista obbligatoriamente dall'art. 12 bis. In particolare, l'omessa pronuncia da parte del Tribunale lombardo integra, in quanto difforme dal modello legale previsto come obbligatorio, una statuizione illegale, non risultando il giudice che emetta una sentenza di patteggiamento sia vincolato dall'accordo inter partes a fronte di una statuizione sottratta alla sfera di disponibilità delle parti e che non afferisce all'accordo negoziale concluso dalle medesime.

E' ben vero, hanno continuato gli Ermellini, che solo l'utilizzatore delle fatture relative ad operazioni inesistenti ottiene automaticamente un profitto ma non può omettersi di considerare che il reato di cui al D.Lgs. n° 74 del 2000, art. 8, implica, di norma, l'incameramento da parte del suo autore di un compenso, quand'anche inferiore al profitto, ovverosia al risparmio di imposta, conseguito dall'utilizzatore delle fatture ideologicamente false, corrispondente al prezzo del reato medesimo.

Poiché nella specie nulla è stato disposto né argomentato dal giudice di merito in ordine alla confisca obbligatoriamente prevista, né sono state evidenziate le ragioni che imponessero di escludere l'applicazione della misura ablatoria, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto in questione che, in quanto oggetto di statuizione officiosa del giudice, non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti, con conseguente rinvio al Tribunale di Macerata affinché si pronunci sulla confisca.

 

NELL’ACCERTAMENTO DA REDDITOMETRO VANNO CONSIDERATI ANCHE I COSTI DI MANUTENZIONE

CORTE DI CASSAZIONE –ORDINANZA 13102 del 26/04/2022

Ai fini dell’accertamento dei redditi in relazione al cosiddetto Redditometro devono essere considerati anche i costi di manutenzione dei beni acquisiti.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un accertamento da cosiddetto “Redditometro” nei confronti di un contribuente che, pur in possesso di diversi autoveicoli e di un motoveicolo, non aveva presentato dichiarazione dei redditi, e ai rilievi dell’Agenzia delle Entrate non aveva potuto dimostrare il conseguimento di redditi, se non la circostanza per cui facesse ricorso ai redditi (esigui) della moglie.

Ricordiamo che la disciplina del cosiddetto “Redditometro” di cui all’art.38 comma 4 del DPR 600/1973 consente all’Amministrazione Finanziaria di rettificare le dichiarazioni presentate dal contribuente “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”, a meno che non si dimostri che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli conseguiti nel medesimo periodo d’imposta.

Ricevuto l’accertamento il contribuente aveva proposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e successivamente in Commissione Tributaria Regionale, che avevano parzialmente accolto le doglianze del contribuente, rideterminando il reddito presunto, e calcolato nell’avviso di accertamento facendo riferimento alle spese di manutenzione dei veicoli posseduti ed alla manutenzione di due immobili nella disponibilità del contribuente, e la rideterminazione era stata ampiamente ridotta considerando a tal fine solo le spese di acquisizione dei suddetti beni.

Decide quindi l’Amministrazione Finanziaria di adire la Corte di Cassazione, censurando l’operato dei giudizi precedenti, che non avevano considerato come indicatori della capacità contributiva del contribuente anche le spese di manutenzione necessarie per soddisfare i bisogni primari della famiglia e di mantenimento dei beni acquisiti.

La Corte di Cassazione accoglie i rilievi dell’Agenzia delle Entrate, giacché "ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve tenersi conto sia delle spese affrontate per acquistare beni duraturi, sia degli esborsi sostenuti per il loro mantenimento, valori che dovranno essere sommati, perché ambedue sono rappresentativi di una capacità economica e perciò contributiva".

Resta naturalmente fermo il principio secondo cui le spese sostenute possano essere sopportate mediante ricorso agli altri redditi del nucleo familiare, ma nel caso particolare gli ulteriori redditi familiari risultavano del tutto insufficienti a configurare un’autonomia reddituale, ed il contribuente, che pure aveva indicato come fonte di sostentamento le rimesse di uno dei suoi figli, non aveva poi adeguatamente provato tale circostanza, che quindi la Corte ha ritenuto non rilevante.

Conclude quindi la Corte di Cassazione per il rinvio della decisione alla CTR in diversa composizione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.
     Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!


A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Edmondo Duraccio, Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 23 Maggio 2022