7 Giugno 2021

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

ILLEGITTIMO IL RECESSO AD NUTUM PER IL LAVORATORE DEL SETTORE TRASPORTO PUBBLICO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA CHE ABBIA COMUNICATO LA VOLONTA’ DI RIMANERE IN SERVIZIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14393 DEL 25 MAGGIO 2021

La Corte di Cassazione, sentenza n° 14393 del 25 maggio 2021, ha statuito che è illegittimo il recesso ad nutum intimato al lavoratore che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata, qualora il subordinato abbia manifestato la volontà di proseguire il rapporto.

Nel caso in esame, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Napoli concludevano per la illegittimità del recesso intimato ad un lavoratore, dipendente di un’azienda di trasporto pubblico, sul presupposto che lo stesso avesse maturato i requisiti per il conseguimento della pensione anticipata.

La società, pertanto, ricorreva alla Corte di Cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente ricordato che, soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento (cfr. Cass. n. 3907 del 1999; Cass. n. 7853 del 2002; Cass. n. 3237 del 2003).

Inoltre, nel caso in esame, trattandosi di aziende addette ai pubblici servizi di trasporto – per i quali opera lo speciale regime di cui al D.lgs. 414/96 – è stato, altresì, specificato che “un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne in possesso del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, non può essere licenziato ai sensi della L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, in presenza di una volontà espressa del lavoratore medesimo volta a non accedere al pensionamento anticipato ed a permanere in servizio”.


IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO LE INDENNITA' SPETTANTI SONO ASSOGGETTATE ALLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART. 2948 C.C.. E NON ALL'ORDINARIO TERMINE DECENNALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14062 DEL 21 MAGGIO 2021.

La Corte di Cassazione, sentenza n°14062 del 21 maggio 2021, ha confermato che le indennità spettanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c., n° 5 a prescindere dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato.

Nel caso de quo,  la Corte di Appello di Napoli  in parziale accoglimento del  gravame proposto da un agente di commercio, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, aveva condannato la società mandante al pagamento, in favore dell'appellante, dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. ritenendo che il diritto alla stessa fosse soggetto al termine di prescrizione decennale e che tale termine, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel giugno 1992, fosse stato interrotto prima con lettera dell'agente ricevuta dalla società in data 24/12/1993 e successivamente con il ricorso in riassunzione depositato in data 13 novembre 2003.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., n°5, in ordine all'applicazione del termine di prescrizione ordinario in luogo del termine quinquennale (Cfr. Cass. 15795/2008).

Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c., n°5 e non all'ordinario termine decennale; ciò a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto.  Sul punto, hanno continuato gli Ermellini, la motivazione del dettato normativo trova la sua ragione giustificativa nell'opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione e di evitare, in tal modo, le difficoltà probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale. Tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato. Da ultimo, l'assenza di distinzioni nell'art. 2948 c.c., n° 5 comporta la inclusione, nella sua previsione, di qualsiasi credito del prestatore di lavoro, purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche per l'indennità sostitutiva del preavviso.


TRASMISSIBILE AGLI EREDI LA MAGGIORE IMPOSTA CONNESSA CON LA PRESUNZIONE DI PRELEVAMENTI BANCARI NON GIUSTIFICATI DEL DE CUIUS.

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 12545 DEL 12 MAGGIO 2021

La Corte di Cassazione, ordinanza n° 12545 del 12 maggio 2021, ha statuito che la presunzione concernente i prelevamenti bancari non giustificati, ex art. 32, c. 2, n. 1, secondo periodo, del DPR n. 600/1973, è applicabile anche nei riguardi del contribuente defunto, con effetti pro-quota in capo agli eredi.

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, hanno esaminato attentamente la ricostruzione eseguita in conformità di approfondite indagini bancarie, del reddito di un contribuente poi deceduto e relativo alla locazione, in forma imprenditoriale, di ben 43 unità immobiliari, completamente in evasione d'imposta.

Gli Ermellini, con l’ordinanza de qua,  hanno attribuito un rilievo centrale al presupposto fattuale, logico e giuridico, corrispondente all'esercizio di tale attività di locazione in forma d'impresa, sulla base dei principi contenuti nella nota pronuncia n. 228/2014 della Corte Costituzionale ove si esclude l'operatività della presunzione legale relativa sui prelevamenti per l'attività di lavoro autonomo, nonché si prevede che i versamenti assumano valore presuntivo indistintamente per tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche.

In nuce, per la S.C., l'esistenza di un eventuale diritto reale di godimento (id: usufrutto) in favore del coniuge sugli immobili produttivi di reddito da locazione, potrebbe determinare il dimezzamento dei ricavi conseguenti all'applicazione della presunzione reddituale sui versamenti bancari, perché tale circostanza non possiede la capacità adeguata e sufficiente ad integrare quella prova analitica necessaria a superare la presunzione che i versamenti effettuati hanno avuto ad oggetto somme già incluse nel reddito dichiarato da parte del defunto o siano fiscalmente irrilevanti. Alla ricostruzione dei ricavi così operata, infine, non si rende applicabile l'incidenza percentualizzata dei costi forfetari, attesa la riserva di tale riduzione deve essere limitata alla sola rettifica induttiva e non anche a quella basata sulle indagini bancarie.


LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE DICHIARI IL FALSO NELLA DOMANDA DI MOBILITA’.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N.15117 DEL 31 MAGGIO 2021

La Corte di Cassazione, sentenza n° 15117 del 31 maggio 2021, ha statuito la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente che aveva riportato dichiarazioni false nella domanda di mobilità volontaria.

Nel caso in commento, entrambi i gradi di merito, avevano dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato ad un dipendente del Ministero della Giustizia respingendo la domanda del lavoratore volta ad ottenere la reintegra ed il risarcimento del danno. Per i Giudici, infatti, era evidente la gravità della condotta tenuta dal lavoratore in quanto, al momento della presentazione della domanda di mobilità volontaria, “aveva dichiarato falsamente di non aver riportato condanne penali” mentre risultava condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di peculato continuato con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Dai gradi di merito era emerso palesemente il dolo del lavoratore, tenuto conto della modalità con le quali erano stati compilati i moduli di richiesta nei quali, appunto, si prevedeva che il soggetto avrebbe dovuto dichiarare sia la assenza di procedimento in corso sia di non aver riportato una sentenza di condanna. Il ricorrente, inoltre, era laureato e, pertanto, non poteva non essere ben consapevole del significato delle domande esposte nel modulo. Per i Giudici la sanzione espulsiva era dunque proporzionata alla gravità della condotta, atteso che il licenziamento è applicabile non solo quando le “falsità dichiarative” riguardano un nuovo rapporto di lavoro ma anche quando concernono, come in questo caso, “una situazione di mobilità”.

Avverso tale decisione il lavoratore ricorreva in Cassazione sostenendo di non aver mai negato di aver reso una dichiarazione non veritiera ma che tale condotta non era attribuibile a dolo, bensì a leggerezza e disattenzione nella compilazione della domanda. I Giudici hanno respinto tale ipotesi difensiva ribadendo che non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare di avere procedimenti penali in corso ma avrebbe dovuto dichiarare di aver riportato condanne penali, specificando i reati commessi e la pena comminatagli.  Inoltre, dal giudizio era emerso che la domanda di mobilità era stata accolta, nonostante la presenza di carichi pendenti, e ciò smentiva l’assunto difensivo secondo cui “già solo tale dichiarazione equivaleva, per il richiedente, a rappresentare all’amministrazione il non possesso di un requisito essenziale per l’accoglimento della domanda”.

Il Lavoratore, inoltre, lamentava la violazione del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. d) sostenendo che il licenziamento disciplinare è previsto per le falsità commesse ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro o della progressione di carriera e, quindi, non applicabile alla mobilità che determina non l’instaurazione di un nuovo rapporto ma solo la modifica soggettiva del datore. I Giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità della giusta causa atteso che la condotta posta in essere dal lavoratore, oltre a costituire un reato, era chiaramente “violativa di valori radicati nella coscienza sociale quale minimum etico” e sufficiente ad integrare una lesione irreversibile del vincolo fiduciario col datore di lavoro.

 

PREAVVISO NON DOVUTO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONETÀ A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9556 DEL 12 APRILE 2021

La Corte di Cassazione, sentenza n. 9556 del 12 aprile 2021, ha statuito che al lavoratore licenziato, perché inidoneo a svolgere qualsiasi attività, non è dovuto il preavviso da parte del datore di lavoro.

Nel caso in oggetto, gli eredi di un lavoratore proponevano ricorso in Tribunale per ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso non erogata al lavoratore in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, determinata dall’accertamento di una sua assoluta e permanente inidoneità a svolgere attività lavorativa per infermità da parte della Commissione medica di verifica.

Mentre il Tribunale accoglieva il ricorso degli eredi, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro.

Gli eredi del de cuius ricorrevano in Cassazione.

I Giudici di legittimità, confermando il disposto della Corte distrettuale, hanno affermato, riprendendo un precedente orientamento giurisprudenziale, che l’inidoneità totale del lavoratore alla prestazione lavorativa determina una impossibilità assoluta per venir meno della causa del contratto, non riconducibile alle fattispecie di sospensione del rapporto di lavoro ex art. 2110 c.c.. Pertanto, il verificarsi di un’impossibilità della prestazione comporta la risoluzione del rapporto, per la quale non si rende necessaria la manifestazione di un’assenza di interesse a mantenere il vincolo giuridico da parte del datore di lavoro, restando inoltre escluso in forza del disposto del comma 2 dell’art. 1322 c.c. che le parti possano per volontà congiunta mantenere in essere il rapporto di lavoro. Si tratta, a parere dei Giudici di Piazza Cavour, di una fattispecie distinta e non assimilabile al recesso per giustificato motivo oggettivo, che non richiede né manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro, né il rispetto dei termini di preavviso, né di conseguenza la relativa indennità sostitutiva, giacché il recesso deriva dall’impossibilità da parte del datore di lavoro di chiedere la controprestazione, che rappresenta insieme al pagamento della retribuzione l’oggetto del contratto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Giusi Acampora, Luigi Carbonelli, Pietro Di Nono, Fabio Triunfo e Michela Sequino.

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Modificato: 7 Giugno 2021