5 Dicembre 2022

Criteri e modalità di presentazione dell’istanza del contributo a fondo perduto per bar, ristoranti, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 18/11/2022

 

Il Decreto Interministeriale 19 agosto 2022 ha previsto un nuovo stanziamento di risorse, per il contributo a fondo perduto previsto dalle norme emergenziali a favore di una particolare categoria di operatori, che hanno risentito fortemente della crisi legata all’emergenza sanitaria, quali ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie, di cui all'art. 1-ter, comma 2-bis, del DL n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).

Il termine per le domande

La finestra temporale per l’invio delle istanze aperta il 22 novembre si concluderà il 6 dicembre 2022, e giova ricordare che non si tratta di un click day.

L’istanza

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 18 novembre 2022 firmato dal Direttore delle Entrate, ha definito le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e le specifiche tecniche.

I beneficiari

Sono destinatari dei contributi a fondo perduto di cui all’art. 1-ter, comma 2-bis, del DL n. 73/2021, le imprese operanti nei settori particolarmente danneggiati individuati dai seguenti codici ATECO 2007:

  • 96.09.05;
  • 56.10;
  • 56.21;
  • 56.30;
  • 93.11.2.

I requisiti

Le attività individuate dai suddetti codici devono essere svolte dalle imprese come attività prevalente e devono essere comunicate con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate, ed inoltre, la conditio sine qua non è che le suddette imprese devono aver subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Ex adverso, per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Tra gli altri requisiti necessari è previsto che le imprese richiedenti:

  • abbiano la sede legale o operativa nel territorio italiano;
  • risultino iscritte e attive nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • non siano in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Sono esclusi i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.lgs n. 231/2001 o che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.

La richiesta

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi, mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del consueto portale “Fatture e corrispettivi”:

  • direttamente dal richiedente;
  • tramite un intermediario.

L’istanza contiene, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e alla dichiarazione di possesso dei requisiti d’accesso all’agevolazione:

  • la dichiarazione in relazione all’ammontare complessivo degli aiuti concessi all’impresa unica nell’ambito del regime “de minimis”, ai sensi del regolamento 1407/2013 della Commissione europea, la cui registrazione nell’RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024;
  • il quadro A, per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica.

La ricevuta

A seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata dal sistema una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso periodo di tempo, è possibile, in caso di errore, presentare un’istanza sostitutiva della dichiarazione precedentemente trasmessa.

La ripartizione

Al termine del periodo di presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate procederà a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’art. 1-ter, comma 2-bis, del DL 25 maggio 2021, n.73.

Le risorse, che ammontano a 40 milioni di euro, vengono assegnate nelle seguenti modalità:

  • per il 70% in egual misura a tutti i soggetti che hanno validamente presentato la richiesta per il contributo;
  • il 20% sono ripartite tra le imprese beneficiarie che nel 2019 avevano un ammontare di ricavi superiore a 400mila euro;
  • il restante 10% è ripartito, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, tra le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a un milione di euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nell'istanza.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, tassativamente intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

Per approfondire

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4832523/provvedimento+n.+423342+del+18.11.22.pdf/eac29aff-c89e-7368-6883-3e69c0b7e051

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/FT

 

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Modificato: 5 Dicembre 2022