12 Dicembre 2022

Nuove regole per la gestione infortuni giornalisti

 

Con la circolare n. 44 del 05/12/2022, l’INAIL fornisce le istruzioni per la gestione dell’Assicurazione infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

La circolare, che segue quanto già indicato in precedenza con l’istruzione operativa n. 7750 dell’11 agosto scorso, argomento oggetto del numero 151/2022/ES della presente rubrica, fornisce istruzioni riguardo alla gestione degli infortuni, la relativa denuncia e la riscossione dei contributi. Il periodo durante il quale continua ad applicarsi la normativa regolamentare dell’Inpgi riguarda gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per i quali i trattamenti vengono erogati a carico dell’Inail, al quale afferisce la relativa contribuzione; a decorrere dal 1° gennaio 2024, invece, si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In base al Regolamento per l’attuazione dell’assicurazione infortuni di cui al contratto nazionale di lavoro giornalistico del 24 giugno 1980, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti all’articolo 2 del medesimo Regolamento. Rientrano tra gli infortuni l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale. Per inabilità permanente assoluta si intende la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro, mentre per inabilità permanente parziale si intende la conseguenza di un infortunio che diminuisca parzialmente, in misura superiore al 5% e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. Gli indennizzi per gli eventi infortunistici tutelati sono i seguenti:

– invalidità permanente totale: 108.455,95 euro;

– invalidità permanente parziale: importo proporzionale all’indennità permanente totale (1.084,56 euro per punto di invalidità);

– morte: 92.962,24 euro.

I giornalisti, professionisti o pubblicisti, che abbiano la qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore, hanno diritto ai suddetti trattamenti in misura ridotta del 50%.

Per gli infortuni verificatisi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, gli assicurati devono presentare le denunce di infortunio all’Inail attraverso l’apposita modulistica, analoga a quella già in uso all’Inpgi, reperibile sul sito istituzionale Inail nella sezione “Moduli e modelli – Prestazioni – Prestazioni economiche – Infortuni giornalisti dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023”.

Le denunce devono essere presentate entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso. Le denunce di infortunio devono essere trasmesse con posta elettronica certificata all’indirizzo dcra@postacert.inail.it specificando nell’oggetto “denuncia di infortunio giornalista COGNOME E NOME”, allegando copia del documento di riconoscimento.

L’articolo 1, comma 109, della legge 234 del 2021 attribuisce all’Inail anche la competenza a riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

L’articolo 40 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico prevede, ai fini dell’assicurazione infortuni, anche il versamento da parte dei datori di lavoro di un contributo mensile di 11,88 euro per ogni giornalista e di 6 euro per i giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, la cui retribuzione sia inferiore a quella di redattore.

Il versamento dei contributi riferiti ai periodi di paga da luglio 2022 a novembre 2022 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2022, unitamente alla presentazione con modalità telematica delle relative denunce mensili ma si considerano comunque nei termini i pagamenti e le denunce effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2022. La scadenza del pagamento dei contributi obbligatori per i mesi da dicembre 2022 a dicembre 2023 e il termine di presentazione della denuncia contributiva mensile sono fissati al giorno 16 del mese successivo al relativo periodo di paga, come previsto dalla normativa in vigore al 30 giugno 2022.

Al fine di mantenere separati l’accertamento e la riscossione dei contributi relativi al periodo in argomento si è reso necessario creare appositi codici ditta abbinati al codice fiscale del datore di lavoro. Per poter effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi, sulla base dei dati comunicati dall’Inpgi al 30 giugno 2022, l’Inail ha pertanto assegnato a ciascun datore di lavoro, un codice ditta, un contro codice e un codice PIN che sono in corso di comunicazione ai datori di lavoro a mezzo di posta elettronica certificata.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

 

ED/GA

 

Condividi:

Modificato: 12 Dicembre 2022