10 Febbraio 2022

L’Inps, con il messaggio n° 606 dell’8 febbraio 2022, fornisce chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali, così come rivisitati dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dal DL 4/22, con riferimento ai termini e modalità di presentazione delle domande dal 01.01.2022 al 07.02.2022.

 

L’Inps è intervenuto nuovamente, a distanza di breve tempo dalla precedente circolare n° 18 del 1° febbraio scorso, con la quale ha effettuato un excursus della novellata normativa, per fornire chiarimenti in merito ai termini e modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione inerenti al periodo 01.01.2022 -07.02.2022.

In particolare, i suddetti chiarimenti si sono resi necessari, oltre che per rispondere a quesiti giunti, anche a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB”, finalizzata all’invio delle domande dal 1° gennaio 2022.

La suddetta piattaforma, pertanto, recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio e dal DL 4/2022 – in corso di conversione- in subiecta materia.

Più in dettaglio, con il messaggio in commento, l’Inps precisa che

  1. Le domande relative a trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio 606 – Quindi, entro il 23 febbraio 2022.
  2. Alle suddette domande andrà corredata, per coloro che non abbiano effettuato l’informativa sindacale e la relativa procedura – di cui all’art. 14 del D.lgs. 148/2015- una dichiarazione redatta dalle OO.SS., come individuate dalla norma (articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), in cui si attesti che la procedura è stata correttamente espletata;
  3. Le domande potranno essere utilmente inviate, anche in assenza della predetta dichiarazione, fermo restando che le sedi Inps – in sede di istruttoria – richiederanno, laddove mancanti, la predetta dichiarazione, avviando – di tal guisa- il c.d. “supplemento istruttorio”, di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 95442/2016.

Ad maiora

IL PRESIDENTE     
Edmondo Duraccio

 

 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC

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Modificato: 10 Febbraio 2022