3 Luglio 2023

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli…….

Oggi parliamo di………….

ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL SINDACALISTA IN ASSENZA DI NULLA OSTA DELL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENZENZA

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 15548 DEL 1° GIUGNO 2023

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 15548 del 1° giugno 2023, statuisce che il trasferimento del sindacalista disposto in assenza di nulla osta è illegittimo, indipendentemente da eventuali situazioni di incompatibilità ambientale.

Nel caso de quo, un dipendente assunto con la qualifica ATA, componente della RSU, adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria della nullità, illegittimità, ed inefficacia del provvedimento di trasferimento d’ufficio posto in essere nei suoi confronti. Sia in primo che in secondo grado, il ricorso veniva respinto. Avverso la sentenza dei Giudici di merito, il dipendente ricorreva quindi in Cassazione.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, afferma che il D.Lgs. n. 165/2001, che ha riordinato in un Testo Unico le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, non vi è più una norma espressa che consente di trasferire personale dipendente delle scuole con la qualifica di ATA, per motivi di incompatibilità ambientale.

Inoltre, lo stesso Decreto Legislativo prevede nella parte relativa alle prerogative sindacali che il trasferimento in un’unità operativa ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU della quale il dirigente sia componente, giacché nella P.A. le libertà e l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dallo Statuto dei Lavoratori, con particolare riferimento, in questo caso, all’art. 22. In mancanza del nulla osta, nemmeno la valutazione dell’esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale può rappresentare motivo di disapplicazione della disciplina illustrata ai fini della salvaguardia dell’espletamento dell’attività sindacale.

NULLO IL LICENZIAMENTO INTIMATO PRIMA DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 16719/2023 DEL 13 GIUGNO 2023

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16719, depositata il 13 giugno 2023, ha stabilito la nullità del licenziamento del lavoratore assente per eccessiva morbilità atteso il mancato superamento del cosiddetto periodo di comporto.

Nello specifico, il lavoratore agiva per la declaratoria di illegittimità del licenziamento comminato per essersi assentato, nell’arco di tre anni e mezzo, per brevi ma ripetuti periodi di malattia per complessive 135 giornate lavorative. Tali assenze erano risultate significativamente superiori rispetto alla media delle assenze del personale appartenente alla stessa categoria del lavoratore, risultando, peraltro, prevalentemente adiacenti a periodi di riposo. La società datrice aveva anche sostenuto che la condotta tenuta dal dipendente avesse inciso negativamente sull'organizzazione aziendale e sui livelli di produzione del settore cui il lavoratore era assegnato, con effetti diretti e negativi sull'organizzazione dell'attività, sul dimensionamento dell'organico e sull'erogazione del servizio. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava il licenziamento illegittimo ritenendo che il licenziamento andasse ricondotto alla previsione dell’art. 2110 c.c. e che il recesso, intimato prima del superamento del periodo di comporto, dovesse considerarsi nullo con applicazione della tutela reintegratoria attenuata.

Avverso tale decisione la società datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione. La Corte Suprema, in conformità con le precedenti pronunce, ribadiva che, a fronte del recesso deciso dal datore di lavoro per le assenze determinate da malattia del lavoratore, tanto nel caso di una sola affezione continuata quanto in quello del succedersi di diversi episodi morbosi (cosiddetta "eccessiva morbilità"), il datore di lavoro non può recedere dal rapporto prima del superamento del cosiddetto periodo di comporto, predeterminato per legge, e che il superamento di detto limite è condizione sufficiente di legittimità del recesso. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 12568 del 2018, avevano affermato la nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità. “Il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva – o, in difetto, dagli usi o secondo equità – di per sé non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate) mentre per dare luogo a licenziamento non si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali”, anche tenendo presente l’esistenza di un punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale.

PER LA CASSAZIONE È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PER IL DIPENDENTE CHE COMMETTE REITERATI ERRORI

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023, ha statuito che è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore cui sia stata contestata la reiterata erroneità delle operazioni, qualora così sia previsto dal CCNL, in quanto la prosecuzione del rapporto risulterebbe pregiudizievole per gli scopi aziendali, vista la scarsa diligenza.

Con la sentenza de qua, i Giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso di un lavoratore e confermato la decisione con cui la Corte di appello aveva ritenuto legittimo il recesso disciplinare allo stesso comminato a seguito della reiterata commissione di un errore nelle operazioni assegnate.

Il provvedimento espulsivo era stato adottato in aderenza alle previsioni del CCNL applicabile al rapporto di lavoro, risultando proporzionato in considerazione della recidiva riscontrata nella medesima infrazione, infrazione che era stata ripetuta, nei sei mesi precedenti, in ben tre occasioni.

Per gli Ermellini, comunque, è sempre al giudice di merito che spetta la selezione e la valutazione delle prove alla base della decisione; l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento; l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti; la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante.

In nuce, per la S.C., il fatto addebitato, oltre ad essere riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentivano l'irrogazione del licenziamento, era suscettibile di far ritenere che la prosecuzione del rapporto fosse pregiudizievole per gli scopi aziendali, con particolare riferimento alla diligente attuazione degli obblighi assunti.

Ad maiora

Il Presidente
Fabio Triunfo

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

 

A cura della Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Giusi Acampora, Francesco Capaccio, Pietro di Nono, Gennaro Salzano, Fabio Triunfo, Luigi Carbonelli, Rosario D’Aponte e Michela Sequino.

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Modificato: 1 Agosto 2023